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La Costituente
Federalismo, ecco come è cambiata la
Costituzione nel 2001
Il 7 ottobre 2001 gli italiani sono stati chiamati a votare, per la
prima volta nella storia della Repubblica, il referendum confermativo della legge di
revisione costituzionale che ha integralmente riscritto il Titolo V della Costitzuione del
1948, introducendo di fatto il federalismo (anche se il termine non viene mai utilizzato
nel nuovo testo). La legge è stata approvata il 28 febbraio dalla Camera e l8 marzo
dal Senato con i soli voti del centrosinistra, mentre il centrodestra non ha partecipato
al voto in entrambi i casi in segno di protesta perché la riforma è stata approvata
nellultimo scorcio di legislatura. Non avendo raggiunto il quorum dei due terzi
richiesto dallarticolo 118 della Costituzione, il testo è stato sottoposto a
referendum, su richiesta dai rappresentanti di entrambi gli schieramenti politici.
Lesito referendario sancisce la netta vittoria dei sì, con il
64,2 per cento (per un totale di 10.438.419 voti). Il no ottiene il 35,8 per cento
(5.819.187 voti). L'affluenza alle urne è stata del 34 per cento. Viene così
definitivamente approvata la modifica più ampia e rilevante che la Costituzione italiana
abbia mai subito dal giorno della sua entrata in vigore ad oggi. Ecco le principali
novità.
LA REPUBBLICA E
"La Repubblica è costituita
dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato".
E questo il nuovo articolo 114 della Costituzione. Le grandi città, come Milano,
Napoli, Palermo, potranno godere di un margine di autonomia maggiore, per una migliore
organizzazione delle proprie risorse ed una maggiore flessibilità nella risoluzione delle
problematiche locali. L'articolo, inoltre, mette in risalto lo status di Roma, capitale
della Repubblica, il cui ordinamento è demandato ad una legge dello Stato.
REGIONI AUTONOME. L'articolo 116 riconosce e mantiene
l'autonomia delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, Sardegna,
Sicilia, Trentino Alto Adige e Valle dAosta - e ne rafforza il potere di
autodeterminazione. Ma aggiunge il nuovo testo - "Ulteriori forme particolari
di autonomia possono essere attribuite ad altre regioni, con legge dello Stato, su
iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali (province, comuni, città
metropolitane)". Trentino e Valle dAosta assumono anche la denominazione,
rispettivamente, di Sudtirol e Vallée dAoste.
COMPETENZA LEGISLATIVA. La costituzione del 1948 stabiliva che
le materie per le quali le regioni avevano potestà legislativa. Col federalismo il
rapporto si inverte e le Regioni possono legiferare in tutte le materie, eccezion fatta
per quelle attribuite alla competenza esclusiva dello Stato centrale, elencate
nellarticolo 117 (Politica estera, immigrazione, moneta, difesa, ordine pubblico e
sicurezza, difesa e forze armate, ordine pubblico e sicurezza ecc.). Molte competenze
tuttavia rientrano tra le materie di legislazione concorrente, che "spetta alle
regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato", come ad esempio i rapporti internazionali e l'istruzione,
fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e la formazione professionale.
SUSSIDIARIETA. "Le funzioni amministrative
recita il nuovo articolo 118 sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne
lesercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e
Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza". I
Comuni, come pure le Province e le Città metropolitane, mantengono e sono titolari di
funzioni amministrative proprie oltre a quelle che vengono loro ulteriormente conferite
con legge statale o regionale secondo le competenze di ciascun ente.
FEDERALISMO FISCALE. Viene concessa agli enti locali la più
ampia autonomia finanziaria di entrata e di spesa. "I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni come sancito dallarticolo 119 - hanno risorse
autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la
Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario". Mediante tali risorse, Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni
devono finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Permangono tuttavia
forme di garanzia per il Mezzogiorno, ma resta lincognita relativa
allampliamento del divario tra le regioni settentrionali e quelle meridionali della
penisola a causa dellattuazione del federalismo fiscale. Tra le garanzie previste,
la costituzione di un "fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i
territori con minore capacità fiscale per abitante". Inoltre, "per promuovere
lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri
economici e sociali, per favorire leffettivo esercizio dei diritti della persona, o
per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina
risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni,
Province, Città metropolitane e Regioni".
TUTELA DEI DIRITTI. L'articolo 120 ha lo scopo di tutelare gli
enti regionali in merito ad eventuali controversie che possano insorgere tra loro o che
possano ledere la libertà del cittadino. Recita infatti: "La Regione non può
istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare
provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e
delle cose tra le Regioni, né limitare lesercizio del diritto al lavoro in
qualunque parte del territorio nazionale". In caso ciò dovesse avvenire il Governo
può sostituirsi agli organi locali responsabili della violazione. La norma prevede
esplicitamente l'intervento del Governo in caso di mancato rispetto di norme e trattati
internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
lincolumità e la sicurezza pubblica, o quando lo richiedono la tutela
dellunità giuridica o dellunità economica e in particolare la tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo
dai confini territoriali dei governi locali. Per evitare che venga esercitato
arbitrariamente il diritto di intervento del Governo nelle autonomie locali è stabilito
che sia la legge a definire le procedure di garanzia in modo che i poteri sostitutivi
siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale
collaborazione.
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE. Il decentramento in favore dell'ente
regionale di competenze e attribuzioni è mitigato dall'aggiunta di un comma all'articolo
123 della nostra Costituzione. "In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio
delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti
locali". In questo modo le Province, i Comuni e le Città metropolitane sono in grado
di contribuire alla formazione del processo decisionale regionale e di giocare un ruolo di
attore protagonista nella formazione della "politica" stessa da attuare.
LEGITTIMITA COSTITUZIONALE. La possibilità di sollevare
la questione di legittimità costituzionale di una norma non sarà più esclusivo potere
del Governo e dello Stato nazionale, bensì reciproco per Stato e Regioni. Le Regioni
possono sollevare questioni di legittimità anche nel caso in cui la legge di un altro
ente regionale leda la loro sfera di competenza (articolo 127).
NUOVE REGIONI. La possibilità di fusione di Regioni, Comuni,
Province oggi esistenti è consentita con: "lapprovazione della maggioranza
delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni
interessati espressa mediante referendum". Le forme di controllo sull'operato delle
regioni e degli altri enti autonomi previste dai nel '48 vengono definitivamente abrogate
col nuovo articolo 132.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE. Le nuove norme si applicano anche alle
regioni autonome, fino a che non saranno adeguati i loro statuti, per le parti in cui
prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Inoltre, fino
alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i
regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la
partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti
locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
(a cura di Gloria Monaco)
Il nuovo testo della Costituzione
Art. 114
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane,
dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri
statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
Art. 115 (abrogato)
Art. 116
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e
la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e
di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al
terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo
articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e
s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della
Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui
all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei
componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
Art. 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con
l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema
valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del
Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province
e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con
l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della
istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute;
alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e
aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza
complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali
e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali,
aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere
regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e
degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge
dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di
inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva
delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine
alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e
delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso
tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore
esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con
enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi
dello Stato.
Art. 118.
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne
l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato,
sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative
proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di
cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme
di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa
dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale,
sulla base del principio di sussidiarietà.
Art. 119.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria
di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i
territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle
Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni
pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere
gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della
persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo
Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati
Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio,
attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono
ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni
garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
Art. 120.
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le
Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del
diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle
Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o
della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza
pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La
legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati
nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
Art. 121.
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente. Il
Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre
funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle
Camere. La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della
Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative
delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della
Repubblica.
Art. 122.
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente
e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono
disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con
legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Nessuno può
appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle
Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al
Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio
di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il Presidente della
Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a
suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della
Giunta.
Art. 123.
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la
forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto
regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti
amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad
intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto
da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la
questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte
costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Lo statuto è sottoposto a
referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un
cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio
regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla
maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo
di consultazione fra la Regione e gli enti locali.
Art. 124 (abrogato)
Art. 125 (abrogato solo il I°comma)
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo
l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede
diversa dal capoluogo della Regione.
Art. 126.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del
Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti
contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione
possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è
adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni
regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Il Consiglio regionale può
esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata,
sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a
maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima
di tre giorni dalla presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti
del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione,
l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le
dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti
conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo
di consultazione fra la Regione e gli enti locali.
Art. 127.
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione,
può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di
un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di
legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla
pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.
Art. 128. (abrogato)
Art. 129. (abrogato)
Art. 130. (abrogato)
Art. 131.
Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto
Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche;
Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.
Art. 132.
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di
Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti,
quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo
delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla
maggioranza delle popolazioni stesse. Si può, con l'approvazione della maggioranza delle
popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni
interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli
regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da
una Regione ed aggregati ad un'altra.
In aggiunta alle modifiche introdotte al Titolo V della Costituzione, la legge
costituzionale sul federalismo (Disegno di legge n.4809 Senato) ha previsto le seguenti
disposizioni:
Art. 10.
1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge
costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più
ampie rispetto a quelle già attribuite.
Art. 11.
1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i
regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la
partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti
locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo
117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione
parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso
parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni
specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi
si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a
maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Vecchio Testo
Art. 114
La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.
Art. 115
Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i
principi fissati nella Costituzione.
Art. 116
Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla
Valle dAosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo
statuti speciali adottati con leggi costituzionali.
Art. 117
La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in
contrasto con linteresse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli
uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza
sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tranvie
e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici
di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e
torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre
materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla
Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.
Art. 118.
Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente
articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite
dalla leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato
può con legge delegare alla Regione lesercizio di altre funzioni amministrative. La
Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai
Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.
Art. 119.
Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi
della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei
Comuni. Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali in
relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni
normali. Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il
Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge
della Repubblica.
Art. 120.
La Regione non può istituire dazi dimportazione o esportazione o transito fra le
Regioni. Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni. Non può limitare il diritto dei
cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione,
impiego o lavoro.
Art. 121.
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente. Il
Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre
funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle
Camere. La Giunta regionale è lorgano esecutivo delle Regioni. Il Presidente della
Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative
delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della
Repubblica.
Art. 122.
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente
e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono
disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con
legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Nessuno può
appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle
Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al
Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio
di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nellesercizio delle loro funzioni. Il Presidente
della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a
suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della
Giunta.
Art. 123.
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la
forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto
regola lesercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e
provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei
regolamenti regionali. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con
legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni
successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta
lapposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della
Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti
regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua
pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un
quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è
promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
Art. 124
Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle
funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla
Regione.
Art. 125
Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in
forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della
Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo
effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del
Consiglio regionale. Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di
primo grado, secondo lordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono
istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Art. 126.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del
Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti
contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione
possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è
adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni
regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Il Consiglio regionale può
esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata,
sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a
maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima
di tre giorni dalla presentazione. Lapprovazione della mozione di sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la
rimozione, limpedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso
comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i
medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti
il Consiglio.
Art. 127.
Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il
caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione. La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed
entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è
dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la
promulgazione e lentrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati. Il
Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale
ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di
altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per lapposizione
del visto. Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione,
promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di
merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide
di chi sia la competenza.
Art. 128.
Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nellambito dei principi fissati da
leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.
Art. 129.
Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni
esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.
Art. 130.
Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica,
esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle
Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali.
In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma
di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.
Art. 131.
Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle dAosta; Lombardia;
Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana;
Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia;
Sardegna.
Art. 132.
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di
Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione
dabitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino
almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum
dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si può, con referendum e con legge della
Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne
facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad unaltra.
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