RSI: la Carta di Verona
DECRETO LEGGE SULLA SOCIALIZZAZIONE DELLE
IMPRESE (1944)
Il Duce della Repubblica Sociale Italiana
- vista la Carta del Lavoro;
- vista la premessa alla nuova struttura economico-sociale approvata dal
Consiglio dei ministri il 13 gennaio 1944;
- su proposta del ministri per la Economia Corporativa, di concerto con il
ministro per le Finanze e col ministro per la Giustizia;
Decreta:
(Titolo I)
Art. 1 - Gestione dellimpresa.
La gestione dellimpresa, sia questa di proprietà dello Stato, sia di proprietà
privata, è socializzata. Ad essa prende parte diretta il lavoro. Lordinamento delle
imprese socializzate è disciplinato dal presente decreto, dallo statuto o regolamento di
ciascuna impresa, dalle norme del Codice Civile e dalle leggi speciali, in quanto non
contrastino col presente provvedimento.
Art. 2 - Organi di gestione dellimpresa.
Gli organi di gestione della impresa sono: a) per le imprese private che abbiano forma
di società per azione o di società a responsabilità limitata con almeno un milione di
capitale: il capo dellimpresa, lassemblea, il consiglio di amministrazione (di
gestione) ed il collegio sindacale; b) per le imprese private che abbiano altra forma di
società: il capo dellimpresa ed il consiglio di amministrazione; c) per le imprese
private individuali: il capo dellimpresa ed il consiglio di gestione; d) per le
imprese di proprietà dello Stato: il capo dellimpresa, il consiglio di
amministrazione e il collegio sindacale.
(Titolo II) Amministrazione delle imprese a
capitale sociale.
Art. 3 - Organi delle società per azioni e delle società a responsabilità
limitata.
Nelle società per azioni ed in quelle a responsabilità limitata con almeno un milione
di capitale, fanno parte degli organi collegiali di amministrazione rappresentanti eletti
dai lavoratori dellimpresa: operai, impiegati amministrativi, impiegati tecnici e
dirigenti.
Art. 4 - Assemblea, consiglio di gestione, collegio sindacale.
Allassemblea, ferme restando le disposizioni degli artt.2368 e seguenti del
Codice Civile sulla sua regolare costituzione, nonché quelle relative ai suoi poteri,
partecipano i rappresentanti dei lavoratori con un numero di voti pari a quelli del
capitale intervenuto. Lassemblea nomina un consiglio di amministrazione, formato per
metà dai rappresentanti dei soci e per metà dai rappresentanti dei lavoratori.
Lassemblea nomina altresì un collegio sindacale che deve avere tra i suoi
componenti almeno un sindaco effettivo ed un supplente, proposti dai rappresentanti dei
lavoratori, ferme restando le disposizioni del Codice Civile per i collegi sindacali.
Art. 5 - Votazioni.
Nelle votazioni tanto dellassemblea quanto del consiglio di amministrazione,
prevale, in caso di parità di voti, il voto del capo dellimpresa che di diritto
presiede i predetti organi sociali.
Art. 6 - Consiglio di gestione delle società che non sono per azioni o a
responsabilità limitata.
Nelle società non contemplate nel precedente art.3 e che abbiano almeno un milione di
capitale o impieghino almeno cento lavoratori, il consiglio di amministrazione è formato
dai soci e da un egual numero di rappresentanti, eletti dai lavoratori dellimpresa.
Art. 7 - Poteri del consiglio di gestione.
Il consiglio di amministrazione delle imprese private a capitale sociale, sulla base di
un periodico e sistematico esame degli elementi tecnici, economici e finanziari della
gestione: a) delibera su tutte le questioni relative alla vita dellimpresa, allo
indirizzo ed allo svolgimento della produzione nel quadro del piano nazionale determinato
dai competenti organi dello Stato; b) esprime il proprio parere sulla stipulazione dei
contratti di lavoro aziendali con le associazioni sindacali facenti capo alla
Confederazione Unica del Lavoro, della Tecnica e delle Arti e su ogni altra questione
inerente alla disciplina e alla tutela del lavoro e della impresa; c) esercita in genere
nellimpresa tutti i poteri attribuitigli dallo statuto e quelli previsti dalle leggi
vigenti per gli amministratori, ove non siano in contrasto con le disposizioni del
presente provvedimento; d) redige il bilancio dellimpresa e propone la ripartizione
degli utili ai sensi delle disposizioni del presente provvedimento e del Codice Civile.
Art. 8 - Cauzione dei membri del consiglio di gestione.
I membri del consiglio di amministrazione eletti dai lavoratori sono dispensati
dallobbligo di prestare cauzione.
Art. 9 - Capo dellimpresa.
Nelle società per azioni e in quelle a responsabilità limitata che abbiano almeno un
milione di capitale, il capo dellimpresa è nominato dallassemblea. Nelle
altre imprese a capitale sociale il capo dellimpresa è nominato tra i soci con le
modalità previste dagli atti costitutivi, statuto e regolamento delle società stesse.
Art. 10 - Poteri del capo dellimpresa.
Il capo dellimpresa convoca lassemblea, nelle imprese in cui esiste, e la
presiede; presiede altresì il consiglio di amministrazione; rappresenta limpresa
nei rapporti con i terzi. Egli ha le responsabilità e i doveri di cui agli artt.21 e
seguenti e tutti i poteri riconosciutigli dallo statuto, nonché quelli previsti dalle
leggi vigenti ove non contrastino con le disposizioni del presente provvedimento.
(Titolo III) Amministrazione delle imprese a
capitale individuale.
Art. 11 - Consiglio di gestione.
Nelle imprese individuali, purché il capitale in esse investito sia di almeno un
milione o il numero dei lavoratori in esse impiegati sia di almeno cento, viene costituito
un consiglio di gestione, composto di almeno tre membri eletti, secondo il regolamento
dellimpresa, da ognuna delle categorie di lavoratori: operai, impiegati
amministrativi, impiegati tecnici e dirigenti.
Art. 12 - Capo dellimpresa, poteri del consiglio di gestione.
Nelle imprese individuali limprenditore, il quale assume la figura giuridica di
capo dellimpresa con le responsabilità e i doveri di cui ai successivi artt.21 e
seguenti, è coadiuvato nella gestione dellimpresa stessa dal consiglio di gestione
che dovrà uniformare la sua attività agli indirizzi della politica sociale dello Stato.
Limprenditore capo dellimpresa deve riunire periodicamente, almeno una volta
al mese, il consiglio per sottoporgli le questioni relative alla vita produttiva
dellimpresa ed ogni anno, alla chiusura della gestione, per lapprovazione del
bilancio ed il riparto degli utili.
(Titolo IV) Amministrazione delle imprese di
proprietà dello Stato.
Art. 13 - Capo dellimpresa statale.
Il capo dellimpresa di proprietà dello Stato è nominato con decreto del
Ministero per lEconomia Corporativa di concreto con il Ministero per le Finanze, su
designazione dellIstituto di Gestione e Finanziamento, tra i membri del consiglio di
amministrazione dellimpresa e fra gli altri elementi dellimpresa stessa o di
imprese del medesimo settore produttivo che diano speciali garanzie di comprovata
capacità tecnica o amministrativa. Il capo dellimpresa ha la responsabilità e i
doveri di cui agli artt.21, e seguenti, ed i poteri saranno determinati dallo Statuto di
ogni impresa.
Art. 14 - Consiglio di gestione.
Il consiglio di amministrazione è presieduto dal capo dellimpresa ed è composto
di rappresentanti eletti dalle varie categorie dei lavoratori dellimpresa: operai,
impiegati tecnici, impiegati amministrativi, dirigenti, nonché di almeno un
rappresentante, proposto dallIstituto di Gestione e Finanziamento e nominato dal
Ministero per lEconomia Corporativa, di concreto con il Ministero per le Finanze. Le
modalità di elezione ed il numero dei membri del consiglio saranno determinati dallo
statuto dellimpresa. Nessuno speciale compenso, salvo il rimborso delle spese, è
dovuto ai membri del consiglio di amministrazione per tale loro attività.
Art. 15 - Poteri del consiglio di gestione.
Per i poteri dei consigli di amministrazione delle imprese di proprietà dello Stato
valgono le norme contenute nel precedente art.7.
Art. 16 - Collegio sindacale.
Il collegio sindacale delle imprese di proprietà dello Stato è costituito con decreto
del Ministero per lEconomia Corporativa di concreto con il Ministero per le Finanze,
su proposta dellIstituto di Gestione e Finanziamento. Il compenso dei sindaci è
determinato dallIstituto di Gestione e Finanziamento.
Art. 17 - Approvazione del bilancio e riparto degli utili - Deliberazioni eccedenti
lordinaria amministrazione.
Il bilancio delle imprese di proprietà dello Stato e il progetto di riparto degli
utili, gli aumenti e la riduzione di capitali, nonché le fusioni, le concentrazioni, lo
scioglimento e la liquidazione di imprese di proprietà dello Stato, sono proposti
dallIstituto di Gestione e Finanziamento, sentito il consiglio di amministrazione
delle imprese interessate, e approvati dal Ministero per lEconomia Corporativa, di
concerto col Ministero per le Finanze e con gli altri Ministeri interessati.
(Titolo V) Disposizioni comuni ai titoli
precedenti.
Art. 18 - Atti costitutivi e statutari delle imprese di proprietà dello Stato.
Gli atti costitutivi e gli statuti delle imprese di proprietà dello Stato, come pure
ogni loro modificazione sono approvati con decreto del Ministero per lEconomia
Corporativa, di concreto con il Ministero per le Finanze.
Art. 19 - Statuti e regolamenti delle imprese di proprietà privata.
Entro il 30 giugno 1944 tutte le imprese a capitale privato dovranno provvedere ad
adeguare gli statuti alle norme contenute nel presente decreto. Le imprese individuali non
regolate da statuto dovranno redigere il regolamento entro il termine suddetto. Statuti e
regolamenti saranno sottoposti nel termine di 30 giorni allomologazione del
Tribunale competente per territorio che, riscontratane la regolarità e la rispondenza al
presente decreto ed alle altre leggi vigenti in materia, ne ordinerà la trascrizione nel
registro delle imprese.
Art. 20 - Modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori.
I rappresentanti dei lavoratori chiamati a far parte degli organi delle imprese
socializzate, siano esse di proprietà dello Stato o do proprietà privata, sono eletti
con votazione segreta da tutti i lavoratori dellimpresa: operai, impiegati tecnici,
impiegati amministrativi, e dirigenti, su una lista formata dai sindacati comunali delle
singole categorie. La lista comprenderà un numero di lavoratori multiplo di quello dei
rappresentanti da eleggere e proporzionalmente alle singole categorie dei lavoratori
dellimpresa.
(Titolo VI) Il capo dellimpresa e gli
amministratori.
Art. 21 - Responsabilità del capo dellimpresa.
Il capo dellimpresa, sia essa di proprietà privata, sia dello Stato, è
personalmente responsabile di fronte allo Stato dellandamento della produzione
dellimpresa e può essere rimosso o sostituito a norma delle disposizioni di cui
agli articoli seguenti oltre che nei casi previsti dalle vigenti leggi, quando la sua
attività non risponda alle esigenze dei piani generali di produzione e alle direttive
della politica sociale dello Stato.
Art. 22 - Sostituzione del capo dellimpresa di proprietà dello Stato.
Nellimpresa di proprietà dello Stato, la sostituzione del capo dellimpresa
è disposta dal Ministero per lEconomia Corporativa, di concerto con il Ministero
per le Finanze, dufficio o su proposta dello Istituto Gestione e Finanziamento o del
consiglio di amministrazione o dei sindaci, premessi gli opportuni accertamenti.
Art. 23 - Sostituzione del capo dellimpresa privata a capitale sociale.
Nelle società per azioni, la sostituzione del capo dellimpresa è deliberata
dallassemblea. Nelle altre imprese a capitale sociale la sostituzione del capo
dellimpresa è regolata dagli atti costitutivi, statuti e regolamenti, oppure può
essere promossa dal consiglio di amministrazione, con la stessa procedura prevista dagli
artt.24 e seguenti per le imprese private a capitale individuale. E in facoltà del
Ministero per lEconomia corporativa di provvedere alla sostituzione dufficio
del capo dellimpresa quando egli dimostri di non possedere senso di responsabilità
e manchi ai doveri indicati dallart.21.
Art. 24 - Sostituzione del capo dellimpresa a capitale individuale.
Nelle imprese private a capitale individuale limprenditore, capo
dellimpresa, può essere sostituito solo in seguito a sentenza della Magistratura
del lavoro che ne dichiari la responsabilità. Lazione per la dichiarazione di
responsabilità può essere provocata dal consiglio di gestione dellimpresa,
dallIstituto di Gestione e di Finanziamento, qualora interessato nellimpresa,
o dal Ministero per lEconomia Corporativa, mediante istanza al Procuratore di Stato
presso la Corte di Appello competente per territorio.
Art. 25 - Procedura davanti alla Magistratura del lavoro.
La Magistratura del lavoro, sentito limprenditore, il Pubblico Ministero, il
consiglio di gestione dellimpresa, o dellIstituto di Gestione e Finanziamento,
se interessato, premessi gli opportuni accertamenti, dichiara con sentenza la
responsabilità dellimprenditore. Contro la sentenza è ammesso ricorso per
Cassazione a norma dellart. 426 del Cod. Pr. Civ.
Art. 26 - Sanzioni contro il capo dellimpresa.
A seguito della sentenza che dichiara la responsabilità dellimprenditore, il
Ministero per lEconomia Corporativa prenderà quei provvedimenti amministrativi che
riterrà del caso affidando, se occorre, la gestione dellimpresa ad una cooperativa
da costituirsi fra i dipendenti dellimpresa medesima.
Art. 27 - Misure cautelari.
Pendente lazione di cui agli articoli precedenti, il Ministero per la Economia
Corporativa può sospendere con proprio decreto, limprenditore capo
dellimpresa dalla sua attività e nominare un commissario per la temporanea
amministrazione dellimpresa.
Art. 28 - Responsabilità del consiglio di gestione.
Qualora il consiglio damministrazione dellimpresa, sia di proprietà dello
Stato , sia di proprietà privata, dimostri di non possedere sufficiente senso di
responsabilità nellassolvimento dei compiti affidatigli per ladeguamento
dellattività dellimpresa alle esigenze dei piani di produzione e della
politica sociale della Repubblica, il Ministero per lEconomia Corporativa, di
concreto con il ministero per le finanze, può disporre, premessi gli opportuni
accertamenti, lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario per la
temporanea gestione dellimpresa. Lintervento del Ministero per lEconomia
Corporativa può avvenire di ufficio o su istanza dellIstituto di Gestione e
Finanziamento se interessato, o del capo dellimpresa, o dellassemblea, o dei
sindaci.
Art. 29 - Sanzioni penali.
Al capo dellimpresa ed ai membri del consiglio di amministrazione di essa, sia di
proprietà dello Stato, sia di proprietà privata, sono applicabili tutte le sanzioni
penali previste dalle leggi per gli imprenditori, soci e amministratori delle società
commerciali.
(Titolo VII) Responsabilità del capo
dellimpresa e degli amministratori.
Art. 30 - Passaggio delle imprese in proprietà dello Stato.
La proprietà di imprese che impegnino settori base per lindipendenza politica ed
economica del Paese, nonché di imprese fornitrici di materie prime, di energia e di
servizi indispensabili al regolare svolgimento della vita sociale, può essere assunta
dallo Stato secondo le norme del presente decreto. Quando limpresa comprende aziende
aventi attività produttiva diversa, lo Stato può assumere la proprietà di parte
soltanto della impresa stessa. Lo Stato può inoltre partecipare alla formazione del
capitale delle imprese private.
Art.31 - Determinazione della impresa da passare in proprietà dello Stato.
Con decreto del Capo dello Stato, sentito il consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per lEconomia Corporativa, di concreto col Ministro per le Finanze, saranno
di volta in volta determinate le imprese di cui lo Stato intenda assumere la proprietà.
Art.32 - Sottoposizione a sindacato, nomina dei sindacatori e di commissari di
Governo.
Con lo stesso decreto di cui allo articolo precedente e con decreti successivi, le
imprese per le quali sia stato deciso il passaggio in proprietà dello Stato, vengono
sottoposte al sindacato con la procedura di cui alla legge 17 luglio 1942 n. 1100, e
vengono nominati i sindacatori. Potrà anche essere affidata ad uno degli amministratori
dellimpresa la gestione straordinaria di questa, in qualità di commissario del
Governo.
Art. 33 - Nullità dei negozi che modificano il rapporto di proprietà del capitale.
Saranno considerati nulli i negozi fra vivi che comunque modificano il rapporto di
proprietà nei riguardi dei titoli azionari rappresentanti il capitale delle imprese, per
le quali viene deciso il passaggio in proprietà dello Stato, effettuati dal giorno
dellentrata in vigore del provvedimento che decide il passaggio di proprietà.
Art. 34 - Amministrazione del capitale delle imprese di proprietà dello Stato.
Il capitale delle imprese assunte in proprietà dalla Stato è amministrato per mezzo
di un Istituto di Gestione e Finanziamento, ente pubblico con propria personalità
giuridica. La costituzione dellIstituto e lapprovazione del relativo statuto
saranno disposte con separati provvedimenti.
Art. 35 - Compito dellIstituto di Gestione e Finanziamento.
LIstituto di Gestione e Finanziamento controlla lattività delle imprese di
cui allart.30, secondo le direttive del Ministero per lEconomia Corporativa ed
amministra altresì le partecipazioni assunte dallo Stato in imprese private.
Art. 36 - Trasformazione delle quote di capitale.
Le quote di capitale già investito nelle imprese che passano in proprietà dello Stato
vengono sostituite da quote di credito dei singoli portatori verso lIstituto di
Gestione e Finanziamento, rappresentate da titoli emessi dallIstituto medesimo ai
sensi dei successivi articoli.
Art. 37 - Valore di trasferimento delle quote di capitale.
La sostituzione delle quote di capitale già investito in ciascuna impresa che passa in
proprietà dello Stato con i titoli dellIstituto di Gestione e Finanziamento viene
effettuata per un ammontare pari al valore reale di dette quote di capitale.
Art. 38 - Determinazione del valore delle quote di capitale.
Il valore reale delle quote di capitale delle imprese da trasferire in proprietà dello
Stato sarà determinato con decreto del Ministero per lEconomia Corporativa, di
concreto con il Ministero per le Finanze, su proposta dellIstituto di Gestione e
Finanziamento, in contraddittorio con gli amministratori dellimpresa. Contro il
decreto del Ministero per lEconomia Corporativa è ammesso ricorso, entro sessanta
giorni dalla sua pubblicazione, al Consiglio di Stato in sede di giurisdizione da parte
degli amministratori dellimpresa o di tanti soci che rappresentino almeno il decimo
del capitale sociale.
Art. 39 - Caratteristiche dei titoli dellIstituto di Gestione e Finanziamento.
I titoli dellIstituto di Gestione e Finanziamento sono nominativi, negoziabili e
trasferibili e a reddito variabile. Essi vengono emessi in serie distinte corrispondenti a
singoli settori di produzione. Per ciascuna serie il reddito sarà annualmente determinato
dal Comitato dei Ministri per la Difesa del Risparmio e lEsercizio del Credito, su
proposta dellIstituto di Gestione e Finanziamento, tenuto presente landamento
dei relativi settori produttivi e quello generale della produzione.
Art. 40 - Limitazioni alla negoziabilità dei titoli.
E demandata al Comitato dei Ministri per la Difesa del Risparmio e
lEsercizio del Credito la limitazione della negoziabilità dei titoli
dellIstituto di Gestione e Finanziamento, emessi in sostituzione di quote di
capitale, e anche liscrizione nei libri dellIstituto di Credito dei titolari
di tali quote, senza che venga effettuata la materiale consegna dei titoli.
Art. 41 - Modalità del passaggio di prorpietà allo Stato
Con decreto che dispone il trapasso dellimprese allo Stato verranno stabilite le
norme integrative e di esecuzione, le modalità e i termini del trapasso medesimo, nonché
quelle altre norme, modalità e termini che si renderanno necessari ed opportuni per il
trasferimento del capitale allo Stato e per lassegnazione e distribuzione dei titoli
dellIstituto di Gestione e Finanziamento agli aventi diritto.
(Titolo VIII) Quote e capitale.
Art. 42 - Determinazione degli utili.
Gli utili netti delle imprese risultano dai bilanci compilati secondo le norme del
Codice Civile e sulla base di una contabilità aziendale che potrà successivamente essere
unificata con opportuni provvedimenti di legge.
Art. 43 - Remunerazione del capitale.
Sugli utili netti, dopo le assegnazioni di legge alla riserva, e la costituzione di
eventuali riserve speciali, che saranno stabilite dagli statuti e regolamenti, è ammessa
una remunerazione al capitale investito nellimpresa in una misura massima fissata
per i singoli settori produttivi dal Comitato ministeriale per la tutela del risparmio e
lesercizio del credito.
Art. 44 - Assegnazione degli utili ai lavoratori.
Gli utili che residueranno dalle assegnazioni di cui allarticolo precedente
verranno ripartiti tra i lavoratori: operai, impiegati tecnici amministrativi e dirigenti,
in rapporto allentità delle remunerazioni percepite nel corso dellanno. Tale
ripartizione non potrà comunque eccedere il 30% del complesso delle retribuzioni nette
corrisposte ai lavoratori nel corso dellesercizio. Le eccedenze saranno destinate ad
una Cassa di compensazione, amministrata dallIstituto di Gestione e Finanziamento e
destinata a scopi di natura sociale e produttiva. Con separato provvedimento del Ministero
per lEconomia Corporativa, di concreto col Ministero per le Finanze, sarà approvato
il regolamento di tale Cassa.
Art. 45 - Le quote di utili.
La quota di utile delle imprese a capitale individuale da volgere a favore dei
lavoratori dovrà essere commisurata ad una percentuale del reddito accertato ai fini
della imposta di ricchezza mobile.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Sociale
Italiana e iscritto, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi
e decreti, entrerà in vigore il giorno che sarà stabilito con successivo decreto del
Duce della Repubblica Sociale Italiana.
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