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Le leggi razziali
REGIO
DECRETO-LEGGE 7 settembre 1938-XVI, n. 1381
Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER LA
VOLONTĀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta la necessitā urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro
Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
- Art. 1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge č vietato
agli stranieri ebrei di fissare stabile dimore nel Regno, in Libia e nei Possedimenti
dell'Egeo.
- Art. 2. Agli effetti del presente decreto-legge č considerato ebreo
colui che č nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione
diversa da quella ebraica.
- Art. 3. Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte a
stranieri ebrei posteriormente al 1í gennaio 1919 s'intendono ad ogni effetto revocate.
- Art. 4. Gli stranieri ebrei che, alla data di pubblicazione del presente
decreto-legge, si trovino nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo e che vi
abbiano iniziato il loro soggiorno posteriormente al 1í gennaio 1919, debbono lasciare il
territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti dell'Egeo, entro sei mesi dalla data
di pubblicazione del presente decreto. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo
entro il termine suddetto saranno espulsi dal Regno a norma dell'art. 150 del testo unico
delle leggi di P.S., previa l'applicazione delle pene stabilite dalla legge.
Art. 5. Le controversie che potessero sorgere nell'applicazione del presente
decreto-legge saranno risolte, caso per caso, con decreto del Ministro per l'interno,
emesso di concerto con i Ministri eventualmente interessati.
Tale decreto non č soggetto ad alcun gravame nč in via
amministrativa, nč in via giurisdizionale. Il presente decreto entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarā presentato al Parlamento per la
conversione in legge. Il Duce, Ministro per l'interno, proponente, č autorizzato a
presentare il relativo disegno di legge. Ordiniamo
che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addė 7 settembre 1938-Anno XVI
Vittorio Emanuele, Mussolini |