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Le leggi razziali
REGIO
DECRETO - LEGGE 15 novembre 1938 - XVII, n. 1779
Integrazione e coordinamento in unico testo delle
norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola Italiana
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER LA
VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390;
Veduto il R. decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630;
Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche
sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 877, e
successive modificazioni;
Veduto il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928; Veduto l'art.
3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n.100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di dettare ulteriori
disposizioni per la difesa della razza nella Scuola italiana e di coordinarle in unico
testo con quelle sinora emanate;
Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del DUCE, Primo
Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Nostro Ministro Segretario di
Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
- Art. 1. A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e
grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani, non possono essere ammesse
persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorsi
anteriormente al presente decreto; nè possono essere ammesse al conseguimento
dell'abilitazione alla libera docenza. Agli uffici ed impieghi anzidetti sono equiparati
quelli relativi agli istituti di educazione, pubblici e privati, per alunni italiani, e
quelli per la vigilanza nelle scuole elementari.
- Art. 2. Delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze,
lettere ed arti non possono far parte persone di razza ebraica.
- Art. 3. Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private,
frequentate da alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di razza ebraica. è
tuttavia consentita l'iscrizione degli alunni di razza ebraica che professino la religione
cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti dalle Autorità ecclesiastiche.
- Art. 4. Nelle scuole d'istruzione media frequentate da alunni italiani è
vietata l adozione di libri di testo di autori di razza ebraica. Il divieto si estende
anche ai libri che siano frutto della collaborazione di più autori, uno dei quali sia di
razza ebraica; nonché alle opere che siano commentate o rivedute da persone di razza
ebraica.
- Art. 5. Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite, a spese dello
Stato, speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui il numero di essi non
sia inferiore a dieci. Le comunità israelitiche possono aprire, con l'autorizzazione del
Ministro per l'educazione nazionale, scuole elementari con effetti legali per fanciulli di
razza ebraica, e mantenere quelle all'uopo esistenti. Per gli scrutini e per gli esami
nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario. Nelle scuole
elementari di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica; i
programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole frequentate da alunni
italiani, eccettuato l'insegnamento della religione cattolica; i libri di testo saranno
quelli di Stato, con opportuni adattamenti, approvati dal Ministro per l'educazione
nazionale, dovendo la spesa per tali adattamenti gravare sulle comunità israelitiche.
- Art. 6. Scuole d'istruzione media per alunni di razza ebraica potranno
essere istituiti dalle comunità israelitiche o da persone di razza ebraica. Dovranno
all'uopo osservarsi le disposizioni relative all'istituzione di scuole private. Alle
scuole stesse potrà essere concesso il beneficio del valore legale degli studi e degli
esami à sensi dell'art.15 del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI n.928, quando abbiano
ottenuto di far parte in qualità di associate dell'Ente nazionale per l'insegnamento
medio: in tal caso i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole
corrispondenti frequentate da alunni italiani, eccettuati gli insegnamenti della religione
e della cultura militare. Nelle scuole d'istruzione media di cui al presente articolo il
personale potrà essere di razza ebraica e potranno essere adottati libri di testo di
autori di razza ebraica.
- Art. 7. Per le persone di razza ebraica l'abilitazione a impartire
l'insegnamento medio riguarda esclusivamente gli alunni di razza ebraica.
- Art. 8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale
di razza ebraica appartenente ai ruoli per gli uffici e gli impieghi di cui al precedente
art.1 è dispensato dal servizio, ed ammesso a far valere i titoli per l'eventuale
trattamento di quiescenza ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza
italiana. Al personale stesso per il periodo di sospensione di cui all'art.3 del R.
decreto legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, vengono integralmente corrisposti i normali
emolumenti spettanti ai funzionari in servizio. Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto i liberi docenti di razza ebraica decadono dall'abilitazione.
- Art. 9 Per l'insegnamento nelle scuole elementari e medie per alunni di
razza ebraica saranno preferiti gl'insegnanti dispensati dal servizio a cui dal Ministro
per l'interno siano state riconosciute le benemerenze individuali o famigliari previste
dalle disposizioni generali per la difesa della razza italiana. Ai fini del presente
articolo sono equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole
pubbliche e private e il personale di vigilanza nelle scuole elementari.
- Art. 10. In deroga al precedente art. 3 possono essere ammessi in via
transitoria a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica già iscritti
nei passati anni accademici a Università o Istituti superiori del Regno. La stessa
disposizione si applica agli studenti iscritti ai corsi superiori e di perfezionamento per
i diplomati nei Regi conservatori, alle Regie accademie di belle arti e ai corsi della
Regia accademia d'arte drammatica in Roma, per accedere ai quali occorre un titolo di
studi medi di secondo grado o un titolo equipollente. Il presente articolo si applica
anche agli studenti stranieri, in deroga alle disposizioni che vietano agli ebrei
stranieri di fissare stabile dimora nel Regno.
- Art. 11. Per l'anno accademico 1938-39 la decorrenza dei trasferimenti e
delle nuove nomine dei professori universitari potrà essere protratta al 1í gennaio
1939-XVII. Le modificazioni agli statuti delle Università e degl'Istituti d'istruzione
superiore avranno vigore per l'anno accademico 1938-39, anche se disposte con Regi decreti
di data posteriore al 29 ottobre 1938-XVII.
- Art. 12. I Regi decreti-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, e 23
settembre 1938-XVI, n.1630, sono abrogati. è altresì abrogata la disposizione di cui
all'art.3 del Regio decretolegge 20 giugno 1935-XIII, n.1071.
- Art. 13. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la
conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del
relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 15 novembre 1938 - XVII
Vittorio Emanuele Mussolini, Bottai, Di Revel |