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Le leggi razziali
REGIO
DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938 - XVI, n. 1390
Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola
fascista
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER LA
VOLONTĀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 3, n.2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n.100;
Ritenuta la necessitā assoluta ed urgente di dettare disposizioni
per la difesa della razza nella scuola italiana;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per
l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo;
- Art. 1. All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di
qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto
effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state
comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; nč potranno essere
ammesse all'assistentato universitario, nč al conseguimento dell'abilitazione alla libera
docenza.
- Art. 2. Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia
riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.
- Art. 3. A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza
ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno
sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e
direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di
vigilanza delle scuole elementari. Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno
sospesi dall'esercizio della libera docenza.
- Art. 4. I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle
Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni
a datare dal 16 ottobre 1938-XVI.
- Art. 5. In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere
ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, giā iscritti a
istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici.
- Art. 6. Agli effetti del presente decreto-legge č considerato di razza
ebraica colui che č nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi
religione diversa da quella ebraica.
- Art. 7. Il presente decreto-legge, che entrerā in vigore alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarā presentato al Parlamento per
la sua conversione in legge. Il Ministro per l'educazione nazionale č autorizzato a
presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamoche il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addė 5 settembre 1938 - Anno XVI Vittorio Emanuele
Mussolini, Bottai, Di Revel
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