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Le leggi razziali
DICHIARAZIONE
SULLA RAZZA
Il Gran
Consiglio sulla politica razziale (6 ottobre 1938)
Il Gran Consiglio del Fascismo, in seguito alla conquista dell'Impero,
dichiara l'attualità urgente dei problemi razziali e la necessità di una coscienza
razziale. Ricorda che il Fascismo ha svolto da sedici anni e svolge un'attività positiva,
diretta al miglioramento quantitativo e qualitativo della razza italiana, miglioramento
che potrebbe essere gravemente compromesso, con conseguenze politiche incalcolabili, da
incroci e imbastardimenti.
Il problema ebraico non è che l'aspetto metropolitano di un problema di
carattere generale.
Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce:
a) il divieto di matrimoni di italiani e italiane con elementi appartenenti
alle razze camita, semita e altre razze non ariane;
b) il divieto per i dipendenti dello Stato e da Enti pubblici - personale
civile e militare - di contrarre matrimonio con donne straniere di qualsiasi razza;
c) il matrimonio di italiani e italiane con stranieri, anche di razze ariane,
dovrà avere il preventivo consenso del Ministero dell'Interno;
d) dovranno essere rafforzate le misure contro chi attenta al prestigio della
razza nei territori dell'Impero.
Ebrei ed ebraismo
Il Gran Consiglio del Fascismo ricorda che l'ebraismo mondiale - specie
dopo l'abolizione della massoneria - è stato l'animatore dell'antifascismo in tutti i
campi e che l'ebraismo estero o italiano fuoruscito è stato - in taluni periodi
culminanti come nel 1924-25 e durante la guerra etiopica unanimemente ostile al Fascismo.
L'immigrazione di elementi stranieri - accentuatasi fortemente dal 1933 in
poi - ha peggiorato lo stato d'animo degli ebrei italiani, nei confronti del Regime, non
accettato sinceramente, poiché antitetico a quella che è la psicologia, la politica,
l'internazionalismo d'Israele. Tutte le forze antifasciste fanno capo ad elementi ebrei;
l'ebraismo mondiale è, in Spagna, dalla parte dei bolscevici di Barcellona.
Il divieto d'entrata e l'espulsione degli ebrei stranieri
Il Gran Consiglio del Fascismo ritiene che la legge concernente il divieto
d'ingresso nel Regno, degli ebrei stranieri, non poteva più oltre essere ritardata, e che
l'espulsione degli indesiderabili - secondo il termine messo in voga e applicato dalle
grandi democrazie - è indispensabile.
Il Gran Consiglio del Fascismo decide che oltre ai casi singolarmente
controversi che saranno sottoposti all'esame dell'apposita commissione del Ministero
dell'Interno, non sia applicata l'espulsione nei riguardi degli ebrei stranieri i quali:
a) abbiano un'età superiore agli anni 65;
b) abbiamo contratto un matrimonio misto italiano prima del 1° ottobre XVI.
Ebrei di cittadinanza italiana
Il Gran Consiglio del Fascismo, circa l'appartenenza o meno alla razza
ebraica, stabilisce quanto segue:
a) è di razza ebraica colui che nasce da genitori entrambi ebrei;
b) è considerato di razza ebraica colui che nasce da padre ebreo e da madre
di nazionalità straniera;
c) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da un
matrimonio misto, professa la religione ebraica;
d) non è considerato di razza ebraica colui che è nato da un matrimonio
misto, qualora professi altra religione all'infuori della ebraica, alla data del 1°
ottobre XVI.
Discriminazione fra gli ebrei di cittadinanza italiana
Nessuna discriminazione sarà applicata - escluso in ogni caso
l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado - nei confronti di ebrei di
cittadinanza italiana - quando non abbiano per altri motivi demeritato - i quali
appartengono a:
1) famiglie di Caduti nelle quattro guerre sostenute dall'Italia in questo
secolo; libica, mondiale, etiopica, spagnola;
2) famiglie dei volontari di guerra nelle guerre libica, mondiale, etiopica,
spagnola;
3) famiglie di combattenti delle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola,
insigniti della croce al merito di guerra;
4) famiglie dei Caduti per la Causa fascista;
5) famiglie dei mutilati, invalidi, feriti della Causa fascista;
6) famiglie di Fascisti iscritti al Partito negli anni 19- 20- 21- 22 e nel
secondo semestre del 24 e famiglie di legionari fiumani.
7) famiglie aventi eccezionali benemerenze che saranno accertate da apposita
commissione.
Gli altri ebrei
I cittadini italiani di razza ebraica, non appartenenti alle suddette
categorie, nell'attesa di una nuova legge concernente l'acquisto della cittadinanza
italiana, non potranno:
a) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista;
b) essere possessori o dirigenti di aziende di qualsiasi natura che
impieghino cento o più persone;
c) essere possessori di oltre cinquanta ettari di terreno;
d) prestare servizio militare in pace e in guerra. L'esercizio delle
professioni sarà oggetto di ulteriori provvedimenti.
Il Gran Consiglio del Fascismo decide inoltre:
1) che agli ebrei allontanati dagli impieghi pubblici sia riconosciuto il
normale diritto di pensione;
2) che ogni forma di pressione sugli ebrei, per ottenere abiure, sia
rigorosamente repressa;
3) che nulla si innovi per quanto riguarda il libero esercizio del culto e
l'attività delle comunità ebraiche secondo le leggi vigenti;
4) che, insieme alle scuole elementari, si consenta l'istituzione di scuole
medie per ebrei.
Immigrazione di ebrei in Etiopia
Il Gran Consiglio del Fascismo non esclude la possibilità di concedere,
anche per deviare la immigrazione ebraica dalla Palestina, una controllata immigrazione di
ebrei europei in qualche zona dell'Etiopia.
Questa eventuale e le altre condizioni fatte agli ebrei, potranno essere
annullate o aggravate a seconda dell'atteggiamento che l'ebraismo assumerà nei riguardi
dell'Italia fascista.
Cattedre di razzismo
Il Gran Consiglio del Fascismo prende atto con soddisfazione che il
Ministro dell'Educazione Nazionale ha istituito cattedre di studi sulla razza nelle
principali Università del Regno.
Alle camicie nere
Il Gran Consiglio del Fascismo, mentre nota che il complesso dei problemi
razziali ha suscitato un interesse eccezionale nel popolo italiano, annuncia ai Fascisti
che le direttive del Partito in materia sono da considerarsi fondamentali e impegnative
per tutti e che alle direttive del Gran Consiglio devono ispirarsi le leggi che saranno
sollecitamente preparate dai singoli Ministri.
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