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CARTA DELLE NAZIONI UNITE
Noi popoli delle Nazioni Unite, decisi
a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per che volte nel corso di
questa , generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanità,
a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore
della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle
nazioni grandi e piccole, a creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli
obblighi derivanti dai trattati e dalle altre fonti del diritto internazionale possano
essere mantenuti, a promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in
una più ampia libertà,
e per tali fini
a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l'uno con l'altro in rapporti dì buon
vicinato, ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ad
assicurare, mediante l'accettazione di principi e l'istituzione di sistemi, che la forza
delle armi non sarà usata, salvo che nell'interesse comune,
ad impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso economico e sociale di
tutti i popoli abbiamo risoluto di unire i nostri sforzi per il raggiungimento di tali
fini.
In conseguenza, i nostri rispettivi Governi, per mezzo dei loro rappresentanti riuniti
nella città di San Francisco e muniti di pieni poteri riconosciuti in buona e debita
forma, hanno concordato il presente Statuto delle Nazioni Unite ed istituiscono con ciò
un'organizzazione internazionale che sarà denominata le Nazioni Unite.
Capitolo I
Fini e principi
ART. 1
I fini delle Nazioni Unite sono:
1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine:
prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per
reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace, e conseguire con mezzi
pacifici, ed in conformità ai principi della giustizia e del diritto internazionale, la
composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che
potrebbero portare ad una violazione della pace.
2. Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sui rispetto dei principio
dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodecisione dei popoli, e prendere altre misure atte
a rafforzare la pace universale.
3. Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali
di carattere economico, sociale, culturale od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare
il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza
distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione.
4 Costituire un centro per il coordinamento dell'attività delle nazioni volta al
conseguimento di questi fini comuni.
ART. 2
L'Organizzazione ed i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati nell'art. 1, devono
agire in conformità ai seguenti principi:
1.Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in
questioni che appartengano essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, né
obbliga i Membri a sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamento in
applicazione del presente Statuto; questo principio non pregiudica però l'applicazione di
misure coercitive a norma del capitolo VII.
Capitolo II
Membri dell'Organizzazione
ART. 3
Membri originari delle Nazioni Unite sono gli Stati che avendo partecipato alla Conferenza
delle Nazioni Unite per l'Organizzazione Internazionale a San Francisco, od avendo
precedentemente firmato la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1 gennaio 1942,
firmino il presente Statuto e lo ratifichino in conformità all'art. 110.
ART. 4
1.Possono diventare Membri delle Nazioni Unite tutti gli altri Stati amanti della pace che
accettino gli obblighi del presente Statuto e che, a giudizio dell'Organizzazione, siano
capaci di adempiere tali obblighi e disposti a farlo.
2.L'ammissione quale Membro delle Nazioni Unite di uno Stato che adempia a tali condizioni
è effettuata con decisione dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di
Sicurezza.
ART. 5
Un Membro delle Nazioni Unite contro il quale sia stata intrapresa, da parte del Consiglio
di Sicurezza, un'azione preventiva o coercitiva può essere sospeso dall'esercizio dei
diritti e dei privilegi di Membro da parte dell'Assemblea Generale su proposta del
Consiglio di Sicurezza. L'esercizio di questi diritti e privilegi può essere ripristinato
dal Consiglio di Sicurezza.
ART. 6
Un Membro delle Nazioni Unite che abbia persistentemente violato i principi enunciati nel
presente Statuto può essere espulso dall'Organizzazione da parte dell'Assemblea Generale
su proposta del Consiglio di Sicurezza.
Capitolo III
Organi
ART. 7
1.Sono istituiti quali organi principali delle Nazioni Unite: una Assemblea Generale, un
Consiglio di Sicurezza, un Consiglio Economico c Sociale, un Consiglio di Amministrazione
Fiduciaria, una Corte Internazionale di Giustizia ed un Segretariato.
2. Potranno essere istituiti, in conformità al presente Statuto, quegli organi sussidiari
che si rivelassero necessari.
ART. 8
Le Nazioni Unite non potranno alcuna restrizione all'ammissibilità di uomini e donne nei
loro organi principali e sussidiari, in qualsiasi qualità ed in condizioni di
uguaglianza.
Capitolo IV
Assemblea Generale
Composizione
ART. 9
1.L'Assemblea Generale si compone di tutti i Membri delle Nazioni Unite.
2.Ogni Membro ha non più di cinque rappresentanti nell'Assemblea Generale.
Funzioni e poteri
ART. 10
L'Assemblea Generale può discutere qualsiasi questione od argomento che rientri nei fini
del presente Statuto, o che abbia riferimento ai poteri ed alle funzioni degli organi
previsti dal presente Statuto, e, salvo quanto disposto dall'art. 12, può fare
raccomandazioni ai Membri delle Nazioni Unite od al Consiglio di Sicurezza, o agli uni ed
all'altro, su qualsiasi di tali questioni od argomenti.
ART. 11
1.L'Assemblea Generale può esaminare i principi generali di cooperazione per il
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, ~ compresi i principi regolanti
il disarmo e la disciplina degli armamenti, e può fare, riguardo a tali principi,
raccomandazioni sia ai Membri. sia al Consiglio di Sicurezza, sia agli uni ed all'altro.
2.L'Assemblea Generale può discutere ogni questione relativa ai mantenimento della pace e
della sicurezza internazionale che le sia sottoposta da qualsiasi Membro delle Nazioni
Unite o dal Consiglio di Sicurezza, o da uno Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite
in conformità all'art. 35, ~ 2, e, salvo quanto disposto nell'art. 12, può fare
raccomandazioni riguardo a qualsiasi questione del genere allo Stato od a2li Stati
interessati, od al Consiglio di Sicurezza, o agli uni ed all'altro. Qualsiasi questione
del genere per cui si renda necessaria un'azione deve essere deferita al Consiglio di
Sicurezza da parte dell'Assemblea Generale, prima o dopo la discussione.
3.L'Assemblea Generale può richiamare l'attenzione del Consiglio di Sicurezza sulle
situazioni che siano suscettibili di mettere in pericolo la pace e la sicurezza
internazionale.
4.I poteri dell'Assemblea Generale stabiliti in quest'articolo non limitano la portata
generale dell'art. 10.
ART. 12
1.Durante l'esercizio da parte del Consiglio di Sicurezza delle funzioni assegnategli dal
presente Statuto, nei riguardi di una controversia o situazione qualsiasi, l'Assemblea
Generale non deve fare alcuna raccomandazione riguardo a tale controversia o situazione, a
meno che non ne sia richiesta dal Consiglio di Sicurezza.
2.Il Segretario Generale, con il consenso del Consiglio di Sicurezza, informa l'Assemblea
Generale, ad ogni sessione, di tutte le questioni relative al mantenimento della pace e
della sicurezza internazionale, di cui stia trattando il Consiglio di Sicurezza, ed
informa del pari l'Assemblea Generale, o i Membri delle Nazioni Unite se l'Assemblea
Generale non è in sessione, non appena il Consiglio di Sicurezza cessi dai trattare tali
questioni.
ART. 13
1.L'Assemblea Generale intraprende studi e fa raccomandazioni allo scopo di:
a)promuovere la cooperazione internazionale nel campo politico ed incoraggiare lo sviluppo
progressivo del diritto internazionale e la su. codificazione;
b)sviluppare la cooperazione internazionale nei campi economico sociale, culturale,
educativo e della sanità pubblica, e promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di
religione.
2.Gli ulteriori compiti, funzioni e poteri dell'Assemblea Generale rispetto alle materie
indicate nel precedente § 1 b) sono stabiliti nei capitoli IX e X.
ART. 14
Subordinatamente alle disposizioni dell'art. 12, l'Assemblea Generale può raccomandare
misure per il regolamento pacifico di qualsiasi sanzione che, indipendentemente dalla sua
origine, essa ritenga suscettibile di pregiudicare il benessere generale o le relazioni
amichevoli tra le nazioni, ivi comprese le situazioni risultanti da una violazione delle
disposizioni del presente Statuto che enunciano i fini ed i principi delle Nazioni Unite.
ART. 15
1.L'Assemblea Generale riceve ed esamina le relazioni annuali e speciali del Consiglio di
Sicurezza; queste relazioni comprendono un reso conto delle misure decise od intraprese
dal Consiglio di Sicurezza per mantenere la pace e la sicurezza internazionale.
2.L'Assemblea Generale riceve ed esamina le relazioni degli altri organi delle Nazioni
Unite.
ART. 16
L'Assemblea Generale adempie quelle funzioni, concernenti il regime internazionale di
amministrazione fiduciaria, che ad essa sono attribuite dai capitoli XII e XIII, compresa
l'approvazione delle convenzioni di amministrazione fiduciaria per le zone non designate
come strategiche.
ART. 17
1.L'Assemblea Generale esamina ed approva il bilancio dell'Organizzazione.
2.Le spese dell'Organizzazione sono sostenute dai Membri secondo la ripartizione fissata
dall'Assemblea Generale.
3.L'Assemblea Generale esamina ed approva tutti gli accordi finanziari e di bilancio con
gli istituti specializzati previsti all'art. 57, ed esamina i bilanci amministrativi di
tali istituti specializzati al fine di fare ad essi delle raccomandazioni.
Votazione
ART. 18
1.Ogni membro dellAssemblea Generale dispone di un voto.
2.Le decisioni dell'Assemblea Generale su questioni importanti sono prese a maggioranza di
due terzi dei membri presenti e votanti. Tali questioni comprendono: le raccomandazioni
riguardo al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l'elezione dei
membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, l'elezione dei membri del Consiglio
Economico e Sociale, l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria a
norma del § 1 c) dell'art. 86, l'ammissione di nuovi Membri delle Nazioni Unite, la
sospensione dei diritti e dei privilegi di Membro, l'espulsione di Membri, le questioni
relative al funzionamento del regime di amministrazione fiduciaria e le questioni di
bilancio.
3.Le decisioni su altre questioni, compresa la determinazione di categorie addizionali di
questioni da decidersi a maggioranza di due terzi, sono prese a maggioranza dei membri
presenti e votanti.
ART. 19
Un Membro delle Nazioni Unite che sia in arretrato nel pagamento dei suoi contributi
finanziari all'Organizzazione non ha voto nell'Assemblea Generale se l'ammontare dei suoi
arretrati eguagli o superi l'ammontare dei contributi da lui dovuti per i due anni interi
precedenti. L'Assemblea Generale può, nondimeno, permettere a tale Membro di votare, se
riconosca che la mancanza del pagamento è dovuta a circostanze indipendenti dalla sua
volontà.
Procedura
ART. 20
L'Assemblea Generale si riunisce in sessioni ordinarie annuali ed in sessioni speciali ove
le circostanze lo richiedano. Le sessioni speciali sono convocate dal Segretario Generale
su richiesta del Consiglio di Sicurezza o della maggioranza dei Membri delle Nazioni
Unite.
ART. 21
L'Assemblea Generale stabilisce il proprio regolamento. Essa elegge il suo Presidente per
ogni sessione.
ART. 22
L'Assemblea Generale può istituire gli organi sussidiari che ritenga necessari per
l'adempimento delle sue funzioni.
Capitolo V
Consiglio di Sicurezza
Composizione
ART. 23
1.Il Consiglio di Sicurezza si compone di quindici Membri delle Nazioni Unite. La
Repubblica di Cina, la Francia, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, il Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda Settentrionale e gli Stati Uniti d'America sono membri
permanenti del Consiglio di Sicurezza. L'Assemblea Generale elegge dieci altri Membri
delle Nazioni Unite quali membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, avendo
speciale riguardo, in primo luogo, al contributo dei Membri delle Nazioni Unite al
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale ed agli altri fini
dell'Organizzazione, ed inoltre ad un'equa distribuzione geografica.
2.I membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza sono eletti per un periodo di due
anni. Tuttavia, nella prima elezione dei membri non permanenti, tre saranno scelti per il
periodo di un anno. I membri uscenti non sono immediatamente rieleggibili.
3.Ogni membro del Consiglio di Sicurezza ha un rappresentante nel Consiglio.
Funzioni e poteri
ART. 24
1.Al fine di assicurare un'azione pronta ed efficace da parte delle Nazioni Unite, i
Membri conferiscono al Consiglio di Sicurezza la responsabilità principale del
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, e riconoscono che il Consiglio
di Sicurezza, nell'adempiere i suoi compiti inerenti a tale responsabilità, agisce in
loro nome.
2.Nell'adempimento di questi compiti il Consiglio di Sicurezza agisce in conformità ai
fini ed ai principi delle Nazioni Unite. I poteri specifici attribuiti al Consiglio di
Sicurezza per l'adempimento di tali compiti sono indicati nei capitoli VI, VII VIT e XII.
3.Il Consiglio di Sicurezza sottopone le relazioni annuali e, quando sia necessario,
relazioni speciali all'esame dell'Assemblea Generale.
ART. 25
I Membri delle Nazioni Unite convengono di accettare e di eseguire le decisioni del
Consiglio di Sicurezza in conformità alle disposizioni del presente Statuto.
ART. 26
Al fine di promuovere lo stabilimento ed il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale col minimo dispendio delle risorse umane ed economiche mondiali per gli
armamenti, il Consiglio di Sicurezza ha il compito di formulare, con l'ausilio del
Comitato di Stato Maggiore previsto dall'art. 46, piani da sottoporre a: Membri delle
Nazioni Unite per l'istituzione di un sistema di disciplina degli armamenti.
Votazione
ART. 27
1.Ogni membro del Consiglio di Sicurezza dispone di un voto.
2.Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su questioni di procedura sono prese con un voto
favorevole di nove membri.
3.Le decisioni del Consiglio di 9curezza su ogni altra questione sono prese con un voto
favorevole di ;e membri, nel quale siano compresi i voti dei membri permanenti; tuttavia,
nelle decisioni previste dal capitolo VI e dal § 3 dell'art. 52, un membro che sia parte
in una controversia deve astenersi dal voto.
Procedura
ART. 28
1.Il Consiglio di Sicurezza è organizzato in modo da poter funzionate in permanenza. Ogni
membro del Consiglio di Sicurezza deve, a tal fine, avere in qualsiasi momento un
rappresentante nella sede dell'Organizzazione.
2.Il Consiglio di Sicurezza tiene riunioni periodiche alle quali ognuno dei suoi membri
può, ove lo desideri, essere rappresentato da un membro del Governo o da un altro
rappresentante appositamente designato.
3.Il Consiglio di Sicurezza può tenere riunioni in quelle località diverse dalla sede
dell'Organizzazione che, a suo giudizio, possano meglio facilitare i suoi lavori.
ART. 29
Il Consiglio di Sicurezza può istituire gli organi sussidiari che ritiene necessari per
l'adempimento delle sue funzioni.
ART. 30
Il Consiglio di Sicurezza stabilisce il proprio regolamento, nel quale fissa le norme
concernenti il sistema di scelta del suo Presidente.
ART. 31
Ogni Membro delle Nazioni Unite che non sia membro del Consiglio di Sicurezza può
partecipare, senza diritto di voto, alla discussione di qualsiasi questione sottoposta al
Consiglio di Sicurezza, ogniqualvolta quest'ultimo ritenga che gli interessi di tale
Membro siano particolarmente coinvolti.
ART. 32
Ogni Membro delle Nazioni Unite che non sia Membro del Consiglio di Sicurezza od ogni
Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite, qualora sia parte in una controversia in
esame avanti al Consiglio di Sicurezza, sarà invitato a partecipare, senza diritto di
voto, alla discussione relativa alla controversia. Il Consiglio di Sicurezza stabilisce le
condizioni che ritiene opportune per la partecipazione di uno Stato che non sia Membro
delle Nazioni Unite.
Capitolo VI
Soluzione pacifica delle controversie
ART. 33
1. Le parti di una controversia, la cui continuazione sia suscettibile di mettere in
pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, devono, anzitutto,
perseguirne una soluzione mediante negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione,
arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni od accordi regionali, od
altri mezzi pacifici di loro scelta.
2.Il Consiglio di Sicurezza, ove lo ritenga necessario, invita le parti a regolare la loro
controversia mediante tali mezzi.
ART. 34
Il Consiglio di Sicurezza può fare indagini su qualsiasi controversia o su qualsiasi
situazione che possa portare ad un attrito internazionale o dare luogo ad una
controversia, allo scopo di determinare se la continuazione della controversia o della
situazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale.
ART. 35
1.Ogni Membro delle Nazioni Unite può sottoporre qualsiasi controversia o situazione
della natura indicata nell'art. 34 all'attenzione Col Consiglio di Sicurezza o
dell'Assemblea Generale.
2.Uno Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite può sottoporre all'attenzione del
Consiglio di Sicurezza o dell'Assemblea Generale qualsiasi controversia di cui esso sia
parte, se accetti preventivamente, ai fini di tale controversia, gli obblighi di
regolamento pacifico previsti dal presente Statuto.
3.I procedimenti dell'Assemblea Generale, rispetto alle questioni sottoposte alla sua
attenzione in virtù di questo articolo, sono soggetti alle disposizioni degli art. 11 e
12.
ART. 36
1. Il Consiglio di Sicurezza può, in qualsiasi fase di una controversia della natura
indicata nell'art. 33, o di una situazione di natura analoga, raccomandare procedimenti o
metodi di sistemazione adeguati.
2.Il Consiglio di Sicurezza deve prendere in considerazione le procedure per la soluzione
della controversia che siano già state adottate dalle parti.
3.Nel fare raccomandazioni a norma di questo articolo il Consiglio di Sicurezza deve
inoltre tener presente che le controversie giuridiche dovrebbero, di regola generale,
essere deferite dalle parti alla Corte Internazionale di Giustizia in conformità alle
disposizioni dello Statuto della Corte.
ART. 37
1.Se le parti di una controversia della natura indicata nell'ant. 33 non riescono a
regolarla con i mezzi indicati in tale articolo, esse devono deferirla al Consiglio di
Sicurezza.
2.Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che la continuazione della controversia sia in
fatto suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale, esso decide se agire a norma dell'art. 36, o raccomandare quella soluzione
che ritenga adeguata.
ART. 38
Senza pregiudizio delle disposizioni degli artt. 33 e 37, il Consiglio di Sicurezza può,
se tutte le parti di una controversia lo richiedono, fare ad esse raccomandazioni per una
soluzione pacifica della controversia.
Capitolo VII
Azione rispetto alle minacce alla pace, alle violazioni della pace ed agli atti di
aggressione
ART. 39
Il Consiglio di Sicurezza accerta l'esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione
della pace, o di un atto di aggressione, e fa raccomandazioni o decide quali misure
debbano essere prese in conformità agli artt. 41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace
e la sicurezza internazionale.
ART. 40
Al fine di prevenire un aggravarsi della situazione, il Consiglio di Sicurezza, prima di
fare le raccomandazioni o di decidere sulle misure previste dall'art. 41, può invitare le
parti interessate ad ottemperare a quelle misure provvisorie che esso consideri necessarie
o desiderabili. Tali misure provvisorie non devono pregiudicare i diritti, le pretese o la
posizione delle parti interessate. Il Consiglio di Sicurezza prende in debito conto il
mancato ottemperamento a tali misure provvisorie.
ART. 41
Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti l'impiego della forza
armata, debbano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni, e può invitare i
Membri delle Nazioni Unite ad applicare tali misure. Queste possono comprendere
un'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni
ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle
relazioni diplomatiche.
ART. 42
Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste nell'art. 41 siano inadeguate
o si siano dimostrate inadeguate, esso può intraprendere, con forze aeree, navali o
terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la
sicurezza internazionale. Tale azione può
comprendere blocchi ed altre operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di Membri
delle Nazioni Unite.
ART. 43
1.Al fine di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale,
tutti i Membri delle Nazioni Unite s'impegnano a mettere a disposizione del Consiglio di
Sicurezza, a sua richiesta ed in conformità ad un accordo o ad accordi speciali, le forze
armate, l'assistenza e le facilitazioni, compreso il diritto di passaggio, necessarie per
il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
2.L'accordo o gli accordi suindicati determineranno il numero ed i tipi di forze armate.
il loro grado di preparazione e la loro dislocazione generale, e la natura delle
facilitazioni e dell'assistenza dia fornirsi.
3.L'accordo o gli accordi saranno negoziati al più presto possibile su iniziativa del
Consiglio di Sicurezza. Essi saranno conclusi tra il Consiglio di Sicurezza ed i singoli
Membri, oppure tra il Consiglio di Sicurezza e gruppi di Membri, e saranno soggetti a
ratifica da parte degli Stati firma tari in conformità alle rispettive norme
costituzionali.
ART. 44
Quando il Consiglio di Sicurezza abbia deciso di impiegare la forza. esso, prima di
richiedere ad un Membro non rappresentato nel Consiglio di fornire forze armate in
esecuzione degli obblighi assunti a norma dell'art. 43, inviterà tale Membro, ove questo
lo desideri, a partecipare alle decisioni del Consiglio di Sicurezza concernenti l'impiego
di contingenti di forze armate del Membro stesso.
ART. 43
Al fine di dare alle Nazioni Unite la possibilità di prendere misure militari urgenti, i
Membri terranno ad immediata disposizione contingenti di forze aeree nazionali per
l'esecuzione combinata di una azione coercitiva internazionale. La forza ed il grado di
preparazione di questi contingenti, ed i piani per la loro azione combinata, sono
determinati, entro i limiti stabiliti nell'accordo o negli accordi speciali previsti
dall'art. 43, dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.
ART. 46
I piani per l'impiego delle forze armate sono stabiliti dal Consiglio di Sicurezza
coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.
ART. 47
1.E' costituito un Comitato di Stato Maggiore per consigliare e coadiuvare il Consiglio di
Sicurezza in tutte le questioni riguardanti le esigenze militari del Consiglio di
Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l'impiego ed il
comando delle forze poste a sua disposizione, la disciplina degli armamenti e l'eventuale
disarmo.
2.Il Comitato di Stato Maggiore è composto dei capi di Stato Maggiore dei membri
permanenti del Consiglio di Sicurezza, o di loro rappresentanti. Ogni Membro delle Nazioni
Unite non rappresentato in modo permanente nel Comitato sarà invitato dal Comitato stesso
ad associarsi ad esso quando l'efficace adempimento dei compiti del Comitato richieda la
partecipazione di tale membro alla sua attività.
3.Il Comitato di Stato Maggiore ha. alle dipendenze del Consiglio di Sicurezza, la
responsabilità della direzione strategica di tutte le forze armate messe a disposizione
del Consiglio di Sicurezza. Le questioni concernenti il comando di tali forze saranno
trattate in seguito.
4.Con l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza e previa consultazione con le
organizzazioni regionali competenti, il Comitato di Stato Maggiore può costituire dei
sottocomitati regionali.
ART. 48
1.L'azione necessaria per eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza per il
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale è intrapresa da tutti i Membri
delle Nazioni Unite o da alcuni di essi secondo quanto stabilisca il Consiglio di
Sicurezza.
2.Tali decisioni sono eseguite dai Membri delle Nazioni Unite direttamente o mediante la
loro azione nelle organizzazioni internazionali competenti di cui siano membri.
ART. 49
I Membri delle Nazioni Unite si associano per prestarsi mutua assistenza nell'eseguire le
misure deliberate dal Consiglio di Sicurezza.
ART. 50
Se il Consiglio di Sicurezza intraprende misure preventive contro uno Stato, ogni altro
Stato, sia o non sia Membro delle Nazioni Unite, che si trovi di fronte a particolari
difficoltà economiche derivanti dall'esecuzione di tali misure, ha diritto di consultare
il Consiglio di Sicurezza riguardo ad una soluzione di tali difficoltà.
ART. 51
Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autodifesa
individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro
delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso 1e misure
necessarie per mantenere Li pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri
nell'esercizio di questo diritto di autodifesa sono immediatamente portate a conoscenza
del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere ed il compito
spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in
qualsiasi momento quella azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la
pace e la sicurezza internazionale
Capitolo VIII
Accordi regionali
ART. 52
1.Nessuna disposizione del presente Statuto preclude la stipulazione di accordi od
organizzazioni regionali per la trattazione di quelle questioni concernenti il
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale che si prestino ad un'azione
regionale, purché tali accordi od organizzazioni e le loro attività siano conformi ai
fini ed ai principi delle Nazioni Unite.
2.I Membri delle Nazioni Unite che partecipano a tali accordi od organizzazioni devono
fare ogni sforzo per giungere ad una soluzione pacifica delle controversie di carattere
locale mediante tali accordi od organizzazioni regionali prima di deferirle al Consiglio
di Sicurezza.
3. Il Consiglio di Sicurezza incoraggia lo sviluppo della soluzione pacifica delle
controversie di carattere locale mediante gli accordi o le organizzazioni regionali, sia
su iniziativa degli Stati interessati, sia per deferimento da parte del Consiglio di
Sicurezza.
4. Questo articolo non pregiudica in alcun modo l'applicazione degli artt. 34 e 35.
ART. .53
1.Il Consiglio di Sicurezza utilizza, se del caso, gli accordi o le organizzazioni
regionali per azioni coercitive sotto la sua direzione. Tuttavia. nessuna azione
coercitiva potrà venire intrapresa in base ad accordi regionali o da parte di
organizzazioni regionali senza l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, eccezion fatta
per le misure contro uno Stato nemico ai sensi della definizione data dal § 2 di questo
articolo. Quali sono previste dall'art. 107, o da accordi regionali diretti contro un
rinnovarsi della politica aggressiva da parte di un tale Stato, fino al momento in cui
l'Organizzazione potrà, su richiesta del Governo interessato, essere investita del
compito di prevenire ulteriori aggressioni da parte del detto Stato.
2.L'espressione "Stato nemico" quale è usata nel § 1di questo articolo, si
riferisce ad ogni Stato che durante la seconda guerra mondiale sia stato nemico di uno dei
firmatari del presente Statuto.
ART. 54
Il Consiglio di Sicurezza deve essere tenuto, in ogni momento, pienamente informato
dell'azione intrapresa o progettata in base ad accordi regionali o da parte di
organizzazioni regionali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Capitolo IX
Cooperazione internazionale, economica e sociale
ART. 55
Al fine di creare le condizioni di stabilità e di benessere che sono necessarie per avere
rapporti pacifici ed amichevoli fra le nazioni, basati sul rispetto del principio
dell'uguaglianza dei diritti o dell'autodecisione dei popoli, le Nazioni Unite
promuoveranno:
a)un più elevato tenore di vita, il pieno impiego della mano d'opera, e condizioni di
progresso e di sviluppo economico e sociale;
b)la soluzione dei problemi internazionali economici, sociali, sanitari e simili, e la
collaborazione internazionale culturale ed educativa;
c)il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.
ART. 56
I Membri si impegnano ad agire, collettivamente o singolarmente, in cooperazione con
l'Organizzazione per raggiungere i fini indicati all'art. 55.
ART. 57
1.I vari istituti specializzati costituiti con accordi intergovernativi, ed aventi, in
conformità ai loro statuti, vasti compiti internazionali nei campi economico, sociale,
culturale, educativo, sanitario e simili sono collegati con le Nazioni Unite in
conformità alle disposizioni dell'art. 63.
2. Gli istituti così collegati con le Nazioni Unite sono qui di seguito indicati con
l'espressione "istituti specializzati".
ART. 58
L'Organizzazione fa raccomandazioni per il coordinamento dei programmi e delle attività
degli istituti specializzati.
ART. 59
L'Organizzazione promuove, se del caso, trattative tra gli Stati interessati per la
creazione di nuovi istituti specializzati per il conseguimento dei fini indicati nell'art.
3
ART. 60
Il compito di adempiere le funzioni dell'Organizzazione indicate in questo capitolo spetta
all'Assemblea Generale e, sotto la sua direzione al Consiglio Economico e Sociale, che a
tale scopo dispone dei poteri ad esso attribuiti dal capitolo X
Capitolo X
Consiglio Economico e Sociale
Composizione
ART. 61
1.Il Consiglio Economico e Sociale si compone di cinquantaquattro Membri delle Nazioni
Unite eletti dall'Assemblea Generale,
2.Salve le disposizioni del § 3, diciotto membri del Consiglio Economico e Sociale sono
eletti ogni anno per un periodo di tre anni. i membri uscenti sono immediatamente
rieleggibili.
3.Alla prima elezione saranno eletti diciotto membri del Consiglio Economico e Sociale.
Sei di essi scadranno al termine di un anno, ed altri sei al termine di due anni, in
conformità alle disposizioni stabilite dall'Assemblea Generale.
4.Ogni membro del Consiglio Economico e Sociale ha un rappresentante nel Consiglio.
Funzioni e poteri
ART. 62
1.Il Consiglio Economico e Sociale può compiere o promuovere studi o relazioni su
questioni internazionali economiche, sociali, culturali, educative, sanitarie e simili, e
può fare raccomandazioni riguardo a tali questioni all'Assemblea Generale, ai Membri
delle Nazioni Unite, ed agli istituti specializzati interessati.
2.Esso può fare raccomandazioni al fine di promuovere il rispetto e l'osservanza dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti.
3.Esso può preparare progetti di convenzione da sottoporre all'Assemblea Generale
riguardo a questioni che rientrino nella sua competenza.
4.Esso può convocare, in conformità alle norme stabilite dalle Nazioni Unite, conferenze
internazionali su questioni che rientrino nella sua competenza.
ART. 63
1.Il Consiglio Economico e Sociale può concludere accordi con qualsiasi istituto di
quelli indicati all'art. 37 per definire le condizioni in base alle quali l'istituto
considerato sarà collegato con le Nazioni Unite. Tali accordi sono soggetti
all'approvazione dell'Assemblea Generale.
2.Esso può coordinare le attività degli istituti specializzati mediante consultazioni
con tali istituti e raccomandazioni ad essi come mediante raccomandazioni all'Assemblea
Generale ed ai Membri delle Nazioni Unite.
ART. 64
1.Il Consiglio Economico e Sociale può prendere opportune disposizioni per ricevere
rapporti regolari dagli istituti specializzati. Esso può concludere accordi con i Membri
delle Nazioni Unite e con gli istituti specializzati al fine di ottenere rapporti sulle
misure prese per attuare le sue raccomandazioni e le raccomandazioni fatte dall'Assemblea
Generale su questioni che rientrino nella sua competenza.
2.Esso può comunicare all'Assemblea Generale le sue osservazioni su tali relazioni.
ART. 65
Il Consiglio Economico e Sociale può fornire informazioni al Consiglio di Sicurezza e
coadiuvarlo ove esso lo richieda.
ART. 66
1.Il Consiglio Economico e Sociale assolve le funzioni che rientrano nella sua competenza
relativamente all'esecuzione delle raccomandazioni dell'Assemblea Generale.
2. Esso può, con l'approvazione dell'Assemblea Generale, eseguire servizi che siano
richiesti da Membri delle Nazioni Unite o da istituti specializzati.
3.Esso adempie alle ulteriori funzioni che siano indicate in altre parti del presente
Statuto e che possano essere ad esso attribuite dall'Assemblea Generale.
ART. 67
1.Ogni membro de Consiglio Economico e Sociale dispone di un voto.
2.Le decisioni del Consiglio Economico e Sociale sono prese a maggioranza dei membri
presenti e votanti.
Procedura
ART. 68
Il Consiglio Economico e Sociale istituisce commissioni per le questioni economiche e
sociali e per promuovere i diritti dell'uomo, nonché quelle altre commissioni me possano
essere richieste per l'adempimento delle sue funzioni.
ART. 69
Il Consiglio Economico e Sociale inviterà ogni Membro delle Nazioni Unite a partecipare
senza diritto di voto, alle sue deliberazioni su qualsiasi questione di particolare
interesse per tale Membro.
ART. 70
Il Consiglio Economico e Sociale può prendere disposizioni perché rappresentanti degli
istituti specializzati partecipino, senza diritto di voto alle sue deliberazioni ed a
quelle delle commissioni da esso istituite, e perché suoi rappresentanti partecipino alle
deliberazioni degli istituti specializzati.
ART. 71
IlConsiglio Economico e Sociale può prendere opportuni accordi per consultare le
organizzazioni non governative interessate alle questioni che rientrino nella sua
competenza. Tali accordi possono essere presi con organizzazioni internazionali e, se del
caso, con organizzazioni nazionali, previa consultazione con il Membro delle Nazioni Unite
interessato.
ART. 72
1. Il Consiglio Economico e Sociale stabilisce il proprio regolamento, che comprende le
norme relative alla designazione del suo Presidente.
2.Il Consiglio Economico e Sociale si riunisce secondo le esigenze, in conformità al
proprio regolamento; quest'ultimo dovrà contenere disposizioni per la convocazione di
riunioni a richiesta della maggioranza dei suoi Membri.
Capitolo XI
Dichiarazione concernente i territori non autonomi
ART. 73
I Membri delle Nazioni Unite, i quali abbiano od assumano la responsabilità
dell'amministrazione di territori la cui popolazione non abbia ancora raggiunto una piena
autonomia, riconoscono il principio che gli interessi degli abitanti di tali territori
sono preminenti, ed accettano come sacra missione l'obbligo di promuovere al massimo,
nell'ambito de] sistema di pace e di sicurezza internazionale istituito dal presente
Statuto, il benessere degli abitanti di tali territori, e, a tal fine, l'obbligo:
a)di assicurare, con il dovuto rispetto per la cultura delle popolazioni interessate, il
loro progresso politico, economico, sociale ed educativo, il loro giusto trattamento e la
loro protezione contro gli abusi;
b)di sviluppare l'autogoverno delle popolazioni, di prenderne in debita considerazione le
aspirazioni politiche e di assisterle nel progressivo sviluppo delle loro libere
istituzioni politiche, in armonia con le circostanze particolari di ogni territorio e
delle sue popolazioni, e del loro diverso grado di sviluppo;
c)di rinsaldare la pace e la sicurezza internazionale;
d)di promuovere misure costruttive di sviluppo, di incoraggiare ricerche, e di collaborare
tra loro, e, quando e dove ne sia il caso, con gli istituti internazionali specializzati,
per il pratico raggiungimento dei 1ml sociali, economici e scientifici enunciati in questo
articolo;
e)di trasmettere regolarmente al Segretario Generale, a scopo d'informazione e con le
limitazioni che possono essere richieste dalla sicurezza e da considerazioni
costituzionali, dati statistici ed altre notizie di natura tecnica, riguardanti le
condizioni economiche, sociali ed educative nei territori di cui sono rispettivamente
responsabili, eccezion fatta per quei territori cui si applicano i capitoli XII a XIII.
ART. 74
I Membri delle Nazioni Unite riconoscono altresì che la loro politica nei riguardi dei
territori cui si riferisce questo capitolo, non meno che nei riguardi dei loro territori
metropolitani, deve basarsi sui principio generale del buon vicinato in materia sociale,
economica e commerciale, tenuto il debito conto degli interessi e del benessere del resto
del mondo.
Regime internazionale di amministrazione fiduciaria
ART. 75
Le Nazioni Unite stabiliscono sotto la loro autorità un regime internazionale di
amministrazione fiduciaria per l'amministrazione ed il controllo di quei territori che
potranno essere sottoposti a tale regime con successive convenzioni particolari. Questi
territori sono qui di seguito indicati con l'espressione "territori in
amministrazione fiduciaria"
ART. 76
Gli obbiettivi fondamentali del regime di amministrazione fiduciaria, in conformità ai
fini delle Nazioni Unite enunciati nell'art. 1 del presente Statuto, sono i seguenti:
a)rinsaldare la pace e la sicurezza internazionale;
b)promuovere il progresso politico, economico, sociale ed educativo degli abitanti dei
territori in amministrazione fiduciaria, ed il loro progressivo avviamento all'autonomia
od all'indipendenza, tenendo conto del aspirazioni liberamente manifestate dalle
popolazioni interessate, e delle disposizioni che potranno essere previste da ciascuna
convenzione di amministrazione fiduciaria;
c)incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti
senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, incoraggiare il riconoscimento
della indipendenza dei popoli del mondo
d)assicurare parità di trattamento in materia sociale, economica e commerciale a tutti i
Membri delle Nazioni Unite ed ai loro cittadini e così pure uguaglianza di trattamento a
questi ultimi nell'amministrazione della giustizia, senza pregiudizio per il conseguimento
dei sopraindicati obbiettivi, e subordinatamente alle disposizioni dell'art. 80.
ART. 77
1.Il regime di amministrazione fiduciaria san applicato ai territori delle seguenti
categorie che vi siano sottoposti mediante convenzioni di amministrazione fiduciaria:
a)territori attualmente sottoposti a mandato;
b)territori che vengono tolti a Stati nemici in conseguenza della seconda guerra mondiale;
c)territori sottoposti volontariamente a tale regime dagli Stati responsabili della loro
amministrazione.
2.Sarà oggetto di successivo accordo stabilire quali territori delle precedenti categorie
saranno sottoposti al regime di amministrazione fiduciaria ed a quali condizioni.
ART. 78
Il regime di amministrazione fiduciaria non si applicherà ai territori che siano divenuti
Membri delle Nazioni Unite, dovendo le relazioni fra questi essere fondate sul rispetto
del principio della sovrana uguaglianza.
ART. 79
Le condizioni dell'amministrazione fiduciaria per ogni territorio da sottoporre al regime
di amministrazione fiduciaria, come pure i relativi mutamenti od emendamenti, saranno
convenuti tra gli Stati direttamente interessati, inclusa la potenza mandataria nel caso
di territori sotto mandato di un Membro delle Nazioni Unite, e saranno approvati secondo
le disposizioni degli artt. 83 e 85.
ART. 80
1. Salvo quanto possa essere convenuto in singole convenzioni di amministrazione
fiduciaria, stipulate a norma degli artt. 77, 79 ed 81, per sottoporre ciascun territorio
al regime di amministrazione fiduciaria, e fino a quando tali convenzioni non siano state
concluse, nessuna disposizione di questo capitolo deve essere interpretata in maniera da
modificare in alcun modo i diritti di uno Stato o di una popolazione, o le disposizioni di
atti internazionali vigenti, di cui siano parte Membri delle Nazioni Unite.
2.Il paragrafo 1 di questo articolo non deve essere interpretato in modo da dar motivo a
ritardo o rinvio della negoziazione e stipulazione di convenzioni per sottoporre al regime
di amministrazione fiduciaria dei territori sotto mandato, od altri, secondo quanto è
previsto dall'art 77 .
ART. 81
La convenzione di amministrazione fiduciaria dovrà in ogni caso comprendere le condizioni
in base alle quali il territorio in questione sarà amministrato e designare l'autorità
che eserciterà l'amministrazione del medesimo. Tale autorità, qui di seguito indicata
con l'espressione "autorità amministratrice ", potrà essere costituita da uno
Stato o da più Stati o dall'Organizzazione stessa.
ART. 82
In ogni convenzione di . amministrazione fiduciaria potranno essere designate una o più
zone strategiche che potranno comprendere tutto il territorio sottoposto
all'amministrazione fiduciaria od una sua parte, senza alcun pregiudizio dell'accordo
degli accordi speciali stipulati a norma dell'art. 43.
ART. 83
1.Tutte le funzioni delle Nazioni Unite relative alle zone strategiche, compresa
l'approvazione delle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e dei
loro mutamenti od emendamenti, sono esercitate dal Consiglio di Sicurezza
2.Gli obbiettivi fondamentali indicati nell'art 76 valgono per popolazione di ogni zona
strategica.
3.Il Consiglio di Sicurezza si avvale, nel rispetto delle disposizioni delle convenzioni
di amministrazione fiduciaria e senza pregiudizio delle considerazioni di sicurezza,
dell'ausilio del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria per esercitare nelle zone
strategiche, quelle funzioni che, in base al regime di amministrazione fiduciaria,
spettano alle Nazioni Unite in materia politica, economica, sociale ed educativa.
ART. 84
L'autorità amministratrice ha il dovere di fare in modo che il territorio amministrato
prenda la sua parte al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. A questo
fine l'autorità amministratrice può servirsi di forze armate volontarie, di
facilitazioni e di assistenza da parte del territorio in amministrazione fiduciaria per
l'adempimento degli obblighi da essa assunti a tale riguardo verso il Consiglio di
Sicurezza, come pure per la difesa locale e per il mantenimento dell'ordine nel territorio
in amministrazione.
ART. 85
1.Le funzioni delle Nazioni Unite in rapporto alle convenzioni di amministrazione
fiduciaria per tutte le zone non definite come strategiche, compresa l'approvazione delle
disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e dei loro mutamenti od
emendamenti, sono esercitate dall'Assemblea Generale.
2.Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria operante sotto la direzione dell'Assemblea
Generale coadiuva quest'ultima nell'adempimento di tali funzioni.
Capitolo XIII
Consiglio di Amministrazione Fiduciaria
Composizione
ART. 86
1. Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si compone dei seguenti Membri delle Nazioni
Unite:
a)i Membri che amministrano territori in amministrazione fiduciaria;
b)quelli, tra i Membri menzionati nominativamente nell'art. 23, che non amministrano
territori in amministrazione fiduciaria;
c)tanti altri Membri eletti per la durata di tre anni dall'Assemblea
Generale quanti siano necessari per ottenere che il numero totale dei membri del Consiglio
di Amministrazione Fiduciaria si divida in parti uguali tra i Membri delle Nazioni Unite
che amministrano territori in amministrazione fiduciaria e quelli che non ne amministrano.
2.Ogni membro del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria designa una persona
particolarmente qualificata a rappresentarlo nel Consiglio stesso.
Funzioni e poteri
ART. 87
L'Assemblea Generale e, sotto la sua direzione, il Consiglio di Amministrazione
Fiduciaria, nell'esercizio delle loro funzioni, possono:
a)esaminare le relazioni sottoposte dall'autorità amministratrice;
b)ricevere petizioni ed esaminarle consultandosi al riguardo con l'autorità
amministratrice;
c)disporre visite periodiche ai rispettivi territori in amministrazione fiduciaria in
epoche concordate con l'autorità amministratrice;
d)esercitare queste ed altre attività in conformità alle disposizioni delle convenzioni
di amministrazione fiduciaria.
ART. 88
Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria formula un questionario sul progresso politico,
economico sociale ed educativo degli abitanti di ogni territorio in amministrazione
fiduciaria, e l'autorità amministratrice di ogni territorio che rientri nella competenza
dell'Assemblea Generale. presenta a quest'ultima una relazione annuale redatta in base a
tale questionario
Votazione
ART. 89
1. Ogni membro del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria dispone un voto.
2.Le decisioni del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria sono prese a maggioranza dei
membri presenti e votanti.
Procedura
ART. 90
1.Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria stabilisce il proprio regolamento che
comprende le norme relative alla designazione del suo Presidente.
2.Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si riunisce secondo le esigenze, in
conformità al proprio regolamento; quest'ultimo dovrà contenere disposizioni per la
convocazione di riunioni a richiesta della maggioranza dei suoi membri.
ART. 91
Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si avvale, se del caso. dell'assistenza del
Consiglio Economico e Sociale e degli istituti specializzati per le questioni che
attengano alle loro rispettive competenze.
Capitolo XIV
ART. 92
La Corte Internazionale di Giustizia costituisce il principale organo giurisdizionale
delle Nazioni Unite. Essa funziona in conformità allo Statuto annesso che è basato sullo
Statuto della Corte Permanente di Giustizia Internazionale e forma parte integrante del
presente Statuto.
ART. 93
1.Tuttii Membri delle Nazioni Unite sono ipso facto aderenti allo Statuto della Corte
Internazionale di Giustizia.
2.Uno Stato non Membro delle Nazioni Unite può aderire allo Statuto della Corte
Internazionale di Giustizia alle condizioni da determinarsi caso per caso dall'Assemblea
Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.
ART. 94
1.Ciascun Membro delle Nazioni Unite si impegna a conformarsi alla decisione della Corte
Internazionale di Giustizia in ogni controversia di cui esso sia parte.
2. Se una delle parti di una controversia non adempie agli obblighi che le incombono per
effetto di una sentenza resa dalla Corte, l'altra parte può ricorrere al Consiglio di
Sicurezza, il quale ha facoltà, ove lo ritenga necessario, di fate raccomandazioni o di
decidere circa le misure da prendere perché la sentenza abbia esecuzione.
ART. 95
Nessuna disposizione del presente Statuto impedisce ai Membri delle Nazioni Unite di
deferire la soluzione delle loro controversie ad altri tribunali in virtù di accordi già
esistenti o che possano essere conclusi in avvenire.
ART. 96
1.L'Assemblea Generale od il Consiglio di Sicurezza possono chiedere alla Corte
Internazionale di Giustizia un parere consultivo su qualunque questione giuridica.
2.Gli altri organi delle Nazioni Unite e gli istituti specializzati, che siano a ciò
autorizzati in qualunque momento dall'Assemblea Generale.
Hanno anch'essi la facoltà di chiedere alla Corte che sorgano nell'ambito delle loro
attività
Capitolo XV
Segretariato
ART. 97
Il Segretariato comprende un Segretario Generale ed il personale che l'Organizzazione
possa richiedere. Il Segretario Generale è nominato dall'Assemblea Generale su proposta
del Consiglio di Sicurezza. Egli è il più alto funzionario amministrativo
dell'Organizzazione.
ART. 98
Il Segretario Generale agisce in tale qualità in tutte le riunioni dell'Assemblea
Generale, del Consiglio di Sicurezza, del Consiglio Economico e Sociale, del Consiglio di
Amministrazione Fiduciaria ed esplica altresì quelle altre funzioni che gli siano
affidate da tali organi - Il Segretario Generale presenta all'Assemblea Generale una
relazione annuale sul lavoro svolto dall'Organizzazione
ART. 99
Il Segretario Generale può richiamare l'attenzione del Consiglio di Sicurezza su
qualunque questione che, a suo avviso, possa minacciare il mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale.
ART. 100
1.Nell'adempimento dei loro doveri il Segretario ed il personale non solleciteranno né
riceveranno istruzioni da alcun governo o da alcun'altra autorità estranea
all'Organizzazione. Essi dovranno astenersi da qualunque azione che possa compromettere la
loro posizione di funzionari internazionali responsabili solo di fronte
all'Organizzazione.
2.Ciascun Membro delle Nazioni Unite s'impegna a rispettate il carattere esclusivamente
internazionale delle funzioni del Segretario Generale e del personale, ed a non cercare di
influenzarli nell'adempimento delle loro mansioni.
ART. 101
1.Il personale è nominato dal Segretario Generale secondo le norme stabilite
dall'Assemblea Generale.
2.Appositi funzionari sono assegnati in via permanente al Consiglio Economico e Sociale,
al Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, e, secondo le necessità, ad altri organi
delle Nazioni Unire. Questi funzionari fanno parte del Segretariato.
3. La considerazione preminente nel reclutamento del personale e nella determinazione
delle condizioni di impiego deve essere la necessità di assicurare il massimo grado di
efficienza, competenza ed integrità. Sarà data la debita considerazione all'importanza
di reclutare il personale sulla base del criterio geografico più esteso possibile.
Capitolo XVI
Disposizioni varie
ART. 102
1. Ogni trattato ed ogni accordo internazionale stipulato da un Membro delle Nazioni Unite
dopo l'entrata in vigore del presente Statuto deve essere registrato al più presto
possibile presso il Segretariato e pubblicato a cura di quest'ultimo.
2.Nessuno dei contraenti di un trattato o accordo internazionale che non sia stato
registrato in conformità alle disposizioni del § 1 di questo articolo, potrà invocare
il detto trattato o accordo davanti ad un organo delle Nazioni Unite.
ART. 103
In caso di contrasto tra gli obblighi contratti dai Membri delle Nazioni Unite con il
presente Statuto e gli obblighi da essi assunti in base a qualsiasi altro accordo
internazionale prevarranno gli obblighi derivanti dal presente Statuto.
ART. 104
L'Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno dei suoi Membri, della capacità
giuridica necessaria per l'esercizio delle sue funzioni e per il conseguimento dei suoi
fini.
ART. 105
1.L'Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno dei suoi Membri, dei privilegi e delle
immunità necessari per il conseguimento dei suoi fini.
2.I rappresentanti dei Membri delle Nazioni Unite ed i funzionari dell'Organizzazione
godranno parimenti dei privilegi e delle immunità necessari per l'esercizio indipendente
delle loro funzioni inerenti all'Organizzazione.
3.L'Assemblea Generale può fare raccomandazioni allo Scopo di determinare i particolari
dell'applicazione dei § 1 e 2 di questo articolo, o proporre ai Membri delle Nazioni
Unite delle convenzioni a tal fine.
ART. 106
In attesa che entrino in vigore accordi speciali previsti all'art. 43. tali, secondo il
parere del Consiglio di Sicurezza, da rendere ad esso possibile di iniziare l'esercizio
delle proprie funzioni a norma dell'art. 42, gli Stati partecipanti alla Dichiarazione
delle Quattro Potenze firmata a Mosca il 30 ottobre 1943. e la Francia, giusta le
disposizioni: del § 5 di quella Dichiarazione, si consulteranno tra loro e, quando lo
:richiedano le circostanze, con altri Membri delle Nazioni Unite, in vista di quell'azione
comune in nome dell'Organizzazione che possa essere necessaria al fine di mantenere la
pace e la sicurezza internazionali.
ART. 107
Nessuna disposizione del presente Statuto può infirmare o precludere. nei confronti di
uno Stato che nella seconda guerra mondiale sia stato nemico di uno dei firmatari del
presente Statuto, un'azione che venga intrapresa od autorizzata, come conseguenza di
quella guerra. da parte dei Governi che hanno la responsabilità di una tale azione.
ART. 108
Gli emendamenti al presente Statuto entreranno in vigore- per tutti i Membri delle Nazioni
Unite quando saranno stati adottati alla maggioranza dei due terzi dei membri
dell'Assemblea Generale e ratificati, in conformità alle rispettive- norme
costituzionali, da due terzi dei Membri delle Nazioni Unite, ivi compresi tutti i membri
permanenti del Consiglio di Sicurezza.
ART. 109
1.Una Conferenza Generale dei Membri delle Nazioni Unite per la revisione del presente
Statuto potrà essere tenuta alla data e nel luogo da stabilirsi con un voto a maggioranza
dei due terzi dei membri dell'Assemblea Generale e con un voto di nove membri qualsiasi
del Consiglio di Sicurezza. Ogni Membro delle Nazioni Unite disporrà di un voto alla
Conferenza.
2.Qualunque modificazione del presente Statuto proposta dalla Conferenza alla maggioranza
dei due terzi entrerà in vigore quando sarà stata ratificata, in conformità alle
rispettive norme costituzionali, dai due terzi dei Membri delle Nazioni Unite, ivi
compresi tutti i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.
3.Se tale Conferenza non sarà stata tenuta prima della decima sessione annuale
dell'Assemblea Generale susseguente all'entrata in vigore del presente Statuto, la
proposta di convocare tale Conferenza dovrà essere iscritta all'ordine del giorno di
quella Sessione dell'Assemblea Generale, e la Conferenza sarà tenuta se così sarà stato
deciso con un voto a maggioranza dei membri dell'Assemblea Generale e con un voto di nove
membri qualsiasi del Consiglio di Sicurezza.
Capitolo XIX
Ratifica e firma
ART. 110
1. Il presente Statuto sarà ratificato dagli Stati firmatari in conformità alle
rispettive norme costituzionali.
2. Le ratifiche saranno depositate presso il Governo degli Stati Uniti d'America, che
notificherà ogni deposito a tutti gli Stati firmatari ed al Segretario Generale
dell'Organizzazione non appena questi sia stato nominato.
3. Il presente Statuto entrerà in vigore dopo il deposito delle ratifiche da parte della
Repubblica della Cina, della Francia, dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche,
del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda Settentrionale, degli Stati Uniti d'America e
della maggioranza degli altri Stati firmatari. Un processo verbale del deposito delle
ratifiche sarà quindi redatto a cura del Governo degli Stati Uniti d'America che ne
comunicherà copia a tutti gli Stati firmatari.
4. Gli Stati firmatari del presente Statuto che lo ratificheranno dopo la sua entrata in
vigore diventeranno Membri originati delle Nazioni Unite dalla data del deposito delle
loro rispettive ratifiche.
ART. 111
Il presente Statuto, di cui i testi cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno
ugualmente fede, depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America. Copie
debitamente autenticate saranno trasmesse da quel Governo ai Governi degli altri Stati
firmatari.
In fede di che i rappresentanti dei Governi delle Nazioni Unite hanno firmato il presente
Statuto.
Fatto a San Francisco il ventisei giugno mille novecento quaranta cinque. |