ARMISTIZIO DI CASSIBILE
IL LUNGO ARMISTIZIO,
PROTOCOLLO DEL REGIME DI OCCUPAZIONE, E PREMESSA DEL DIKTAT
Queste condizioni armistiziali avranno vigore fino alla firma del
trattato di pace (10-2-1947), atto di natura unilaterale imposto all'Italia (diktat),
e accettato dal suo governo postbellico. In esso l'Italia sarà costretta a riconoscere il
principio di aver intrapreso una guerra di aggressione (premessa, cpv. 2°): e
pertanto le sue clausole avranno carattere punitivo. Mutilazioni dei territorio nazionale,
rinunzia alle colonie, riparazioni, limitazioni della sovranità dello Stato, divieti per
gli armamenti anche solo difensivi, restrizioni di ogni genere: queste condizioni - tutte
gravissime - discendono, direttamente, dai criteri che avevano ispirato l'armistizio nel
protocollo definitivo, per la cui firma s'era scelto il quadrato di una nave inglese e
l'ancoraggio di Malta.
LA FIRMA
Il 29 settembre 1943 nelle acque di Malta, sul quadrato della nave britannica
Nelson , si riunirono:
per gli alleati, il gen. Eisenhower, l'ammiraglio Cunningham, il gen.
MacFarlane, il gen. Gorth, coi loro ufficiali;
per l'Italia; il Maresciallo Badoglio, il gen. Ambrosio, il gen. Roatta, il gen. Sandalli,
l'ammiraglio De Courten, coi loro ufficiali.
Nella riunione fu discussa la dichiarazione di guerra del R. Governo italiano alla
Germania, richiesta dagli anglo-americani attraverso il gen. Eisenhower. Il Capo del R.
Governo italiano Badoglio concordò circa l'opportunità della dichiarazione di guerra al
Reich, solo riservando al Sovrano la definitiva decisione.
In quella stessa riunione fu firmato l'atto definitivo dell'armistizio italiano. L'atto
era intitolato Condizioni aggiuntive di armistizio con l'Italia , e integrava
il primo schema di armistizio, o corto armistizio , firmato il 3 settembre
1943.
Questo è il testo integrale del nuovo protocollo, noto col nome di lungo armistizio,
o resa incondizionata dell'Italia .
Poiché in seguito ad un armistizio in data 3 settembre 1943, fra i Governi degli
Stati Uniti e della Gran Bretagna, agenti nell'interesse di tutte le Nazioni Unite, da una
parte, e il Governo italiano dall'altra, le ostilità sono state sospese fra l'Italia e le
Nazioni Unite in base ad alcune condizioni di carattere militare;
e poiché, oltre queste condizioni, era stabilito in detto armistizio che il Governo
italiano si impegnava ad eseguire altre condizioni di carattere politico, economico e
finanziario da trasmettere in seguito; e poiché è opportuno che le condizioni di
carattere militare e le suddette condizioni di carattere politico, economico e finanziario
siano, senza menomare la validità delle condizioni del suddetto armistizio dei 3
settembre 1943, comprese in un atto successivo;
le seguenti, insieme con le condizioni dell'armistizio del 3 settembre 1943, sono le
condizioni in base a cui i Governi degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e dell'Unione
Sovietica, agendo per conto delle Nazioni Unite, sono disposti a sospendere le ostilità
contro L'Italia sempre che le loro operazioni militari contro la Germania ed i suoi
alleati non siano ostacolate e che l'Italia non aiuti queste Potenze in qualsiasi modo e
non esaudisca le richieste di questi Governi.
Queste condizioni sono state presentate dal generale Dwight D. Eisenhower, Comandante
Supremo delle Forze Alleate, debitamente autorizzato a tale effetto;
E sono state accettate senza condizioni dal Maresciallo Pietro Badoglio, Capo del Governo
italiano, rappresentante il Comando Supremo delle Forze italiane di terra, mare ed aria, e
debitamente autorizzato a tale effetto dal Governo italiano.
1) --(A)Le Forze italiane di
terra, mare, aria, ovunque si trovino, a questo scopo si arrendono.
--(B)La partecipazione dell'Italia alla guerra in qualsiasi
zona deve cessare immediatamente. Non vi sarà opposizione agli sbarchi, movimenti ed
altre operazioni delle Forze di terra, mare e aria delle Nazioni Unite. In conformità il
Comando Supremo italiano ordinerà la cessazione immediata delle ostilità di qualunque
genere contro le Forze delle Nazioni Unite ed impartirà ordini alle autorità navali,
militari e aeronautiche italiane in tutte le zone di guerra di emanare immediatamente le
istruzioni opportune ai loro comandi subordinati.
--(C)Inoltre il Comando Sapremo italiano impartirà alle
Forze navali, militari ed aeronautiche, nonché alle autorità ed ai funzionari, ordini di
desistere immediatamente dalla distruzione e dal danneggiamento di qualsiasi proprietà
immobiliare o mobiliare, sia pubblica che privata.
2)Il Comando Supremo italiano fornirà tutte le informazioni
relative alla dislocazione ed alla situazione di tutte le Forze Armate italiane di terra,
di mare ed aria, ovunque si trovino, e di tutte le Forze degli alleati dell'Italia che si
trovano in Italia od in territori occupati dall'Italia.
3)Il Comando Supremo italiano prenderà tutte le precauzioni
necessarie per salvaguardare gli aerodromi, le installazioni portuali e qualsiasi altro
impianto contro cattura od attacco da parte di qualsiasi alleato dell'Italia. Il Comando
Supremo italiano prenderà tutte le disposizioni necessarie per salvaguardare l'ordine
pubblico e per usare le Forze Armate disponibili per assicurare la pronta e precisa
esecuzione del presente atto e di tutti i suoi provvedimenti. Fatta eccezione per
quell'impiego di truppe italiane agli scopi suddetti che potrà essere sanzionato dal
Comandante Supremo delle Forze Alleate, tutte le altre Forze italiane di terra, mare e
aria rientreranno e rimarranno in caserma, negli accampamenti o sulle navi in attesa di
istruzioni dalle Nazioni Unite per quanto riguarda il loro futuro stato e definitiva
destinazione. In via eccezionale, il personale navale si trasferirà in quelle caserme
navali che le Nazioni Unite indicheranno.
4)Le Forze italiane di terra mare ed aria, entro il termine che
verrà stabilito dalle Nazioni Unite, si ritireranno da tutti i territori fuori
dell'Italia che saranno notificati al Governo italiano dalle Nazioni Unite e si
trasferiranno in quelle zone che verranno indicate dalle Nazioni Unite. Questi movimenti
delle Forze di terra, mare e aria verranno eseguiti secondo le istruzioni che verranno
impartite dalle Nazioni Unite e in conformità degli ordini che verranno da esse emanati.
Nello stesso modo, tutti i funzionari italiani lasceranno le zone notificate, eccetto
coloro ai quali verrà dato il permesso di rimanere da parte delle Nazioni Unite. Coloro
ai quali verrà concesso il permesso di rimanere si conformeranno alle istruzioni del
Comandante Supremo delle Forze Alleate.
5)Nessuna requisizione, appropriazione, od altre misure
coercitive potranno essere effettuate dalle Forze di terra, mare ed aria e da funzionari
italiani nei confronti di persone o proprietà nelle zone specificate nel capoverso n. 4.
6)La smobilitazione delle Forze italiane di terra, mare ed aria
in eccesso del numero che verrà notificato, dovrà seguire le norme stabilite dal
Comandante Supremo delle Forze Alleate.
7)Le navi da guerra italiane di tutte le categorie, ausiliarie e
da trasporto saranno riunite, secondo gli ordini, nei porti che verranno indicati dal
Comandante Supremo delle Forze Alleate, ed ogni decisione in merito a dette navi verrà
presa dal Comandante Supremo delle Forze Alleate.
-ANNOTAZIONE-Se alla data dell'armistizio,
l'intera flotta da guerra italiana sarà stata riunita nei porti alleati, questo articolo
avrà il seguente tenore:
le navi da guerra italiane di tutte le categorie, ausiliarie e da trasporto
rimarranno fino a ulteriori ordini nei porti dove sono attualmente radunate ed ogni
decisione in merito ad esse verrà presa dal Comandante Supremo delle Forze Alleate .
8)Gli aeroplani italiani di qualsiasi genere non decolleranno
dalla terra dall'acqua o dalle navi senza previ ordini del Comandante Supremo delle Forze
Alleate.
9)Senza pregiudizio a quanto disposto dagli articoli 14,15 e 28
(A) e (D) che seguono, a tutte le navi Mercantili, da pesca ed altre navi battenti
qualsiasi bandiera, a tutti gli aeroplani e ai mezzi di trasporto interno di qualunque
nazionalità in territorio italiano o in territorio occupato dall'Italia od in acque
italiane dovrà, in attesa di verifica della loro identità o posizione, essere impedito
di partire.
10)Il Comando Supremo italiano fornirà tutte le informazioni
relative al mezzi navali, militari ed aerei, ad impianti e difese, ai trasporti e mezzi di
comunicazione costruiti dall'Italia o dai suoi alleati nel territorio italiano o nelle
vicinanze di esso, ai campi di mine od altre ostruzioni ai movimenti per via di terra,
mare ed aria, e qualsiasi altra informazione che le Nazioni Unite potranno richiedere in
relazione all'uso delle basi italiane o alle operazioni, alla sicurezza o al benessere
delle Forze di terra, mare ed aria delle Nazioni Unite. Le Forze e il materiale italiano
verranno messi a disposizione delle Nazioni Unite, quando richiesto, per togliere le
summenzionate ostruzioni.
11)Il Governo italiano fornirà subito gli elenchi indicanti i
quantitativi di tutto il materiale da guerra con lindicazione della località ove
esso si trova. A meno che il Comandante Superiore delle Forze Alleate non decida di farne
uso, il materiale da guerra verrà posto in magazzino sotto il controllo che egli potrà
stabilire. La destinazione definitiva del materiale da guerra verrà decisa dalle Nazioni
Unite.
12)Non dovrà aver luogo alcuna distruzione né danneggiamento,
né, fatta eccezione per quanto verrà autorizzato e disposto dalle Nazioni Unite, alcuno
spostamento di materiale da guerra, radio, radiolocalizzazione, o stazione meteorologica,
impianti ferroviari, stradali e portuali od altre installazioni, od in via generale di
servizi pubblici e privati e di proprietà di qualsiasi sorta ovunque si trovino, e la
manutenzione necessaria e le riparazioni saranno a carico delle autorità italiane
("will be the responsability of the italian authorities").
13)La fabbricazione, produzione e costruzione del materiale da
guerra, la sua importazione, esportazione e transito, è proibita, fatta eccezione a
quanto verrà disposto dalle Nazioni Unite.
Il Governo italiano si conformerà a quelle istruzioni che verranno impartite dalle
Nazioni Unite per la fabbricazione, produzione e costruzione, e l'importazione,
esportazione e transito di materiale da guerra.
14)
--(A)Tutte le navi italiane mercantili, da pesca ed altre
imbarcazioni, ovunque si trovino, nonché quelle costruite o completate durante il periodo
di validità del presente atto, saranno dalle competenti autorità italiane messe a
disposizione, in buono stato di riparazione e di navigazione, in quei luoghi e per quegli
scopi e periodi di tempo che le Nazioni Unite potranno prescrivere. Il trasferimento alla
bandiera nemica o neutrale è proibito. Gli equipaggi rimarranno a bordo in attesa di
ulteriori istruzioni riguardo al loro ulteriore impiego o licenziamento. Qualunque opzione
esistente per il riacquisto o la restituzione o la ripresa in possesso di navi italiane o
precedentemente italiane, che erano state vendute od in altro modo trasferite o noleggiate
durante la guerra, verrà immediatamente esercitata e le condizioni sopra indicate
verranno applicate a tutte le suddette navi e ai loro equipaggi.
--(B)Tutti i trasporti interni italiani e tutti gli impianti
portuali saranno tenuti a disposizione delle Nazioni Unite per gli usi che esse
stabiliranno.
15)Le navi mercantili, da pesca ed altre imbarcazioni delle
Nazioni Unite, ovunque esse si trovino, in mano degli italiani (incluse, a tale scopo,
quelle di qualsiasi paese che abbia rotto relazioni diplomatiche con l'Italia) a
prescindere dal fatto se il titolo di proprietà sia già stato trasferito o meno in
seguito a procedura del Tribunale delle prede, verranno consegnate alle Nazioni Unite e
verranno radunate nei porti che saranno indicati dalle Nazioni Unite le quali disporranno
di esse come crederanno opportuno. Il Governo italiano prenderà le disposizioni
necessarie per il trasferimento del titolo di proprietà. Tutte le navi mercantili, da
pesca od altre imbarcazioni neutrali gestite o controllate dagli italiani saranno radunate
in modo simile in attesa di accordi (arrangements) per la loro sorte definitiva. Qualunque
necessaria riparazione alle sopraindicate navi se richiesta sarà eseguita dal Governo
italiano a proprie spese. Il Governo italiano prenderà tutte le misure necessarie per
assicurarsi che le navi ed i loro carichi non saranno danneggiati.
16)Nessun impianto di radio o di comunicazione a lunga distanza
od altri mezzi di intercomunicazione a terra o galleggianti, sotto controllo italiano, sia
che appartenga all'Italia od altra Nazione non facente parte delle Nazioni Unite, potrà
trasmettere finché disposizioni per il controllo di questi impianti non saranno state
impartite dal Comandante Supremo delle Forze Alleate. Le autorità italiane si
conformeranno alle disposizioni per il controllo e la censura della stampa e delle altre
pubblicazioni, delle rappresentazioni teatrali e cinematografiche, della radiodiffusione e
di qualsiasi altro mezzo di intercomunicazione che potrà prescrivere il Comandante
Supremo delle Forze Alleate.
Il Comandante Supremo delle Forze Alleate potrà a sua discrezione rilevare stazioni
radio, cavi od altri mezzi di comunicazione.
17)Le navi da guerra, ausiliarie, di trasporto e mercantili e
altre navi ed aeroplani al servizio delle Nazioni Unite avranno il diritto di usare
liberamente le acque territoriali italiane e di sorvolare il territorio italiano.
18)Le Forze delle Nazioni Unite dovranno occupare certe zone del
territorio italiano. I territori o le zone in questione verranno notificati di volta in
volta dalle Nazioni Unite, e tutte le Forze italiane di terra, mare ed aria, si
ritireranno da questi territori o zone in conformità agli ordini emessi dal Comandante
Supremo delle Forze Alleate. Le disposizioni di questo articolo non pregiudicano quelle
dell'art. 4 sopraddetto. Il Comando Supremo italiano garantirà agli Alleati l'uso e
l'accesso immediato agli aerodromi e ai porti navali in Italia sotto il suo controllo.
19)Nei territori o zone cui si riferisce l'art. 18, tutte le
installazioni navali, militari ed aeree, tutte le centrali elettriche, le raffinerie, i
servizi pubblici, i porti, le installazioni per i trasporti e le comunicazioni, i mezzi ed
il materiale e quegli impianti e mezzi e altri depositi che potranno essere richiesti
dalle Nazioni Unite saranno messi a disposizione in buone condizioni dalle competenti
autorità italiane con il personale necessario per il loro funzionamento. Il Governo
italiano metterà a disposizione quelle altre risorse o servizi locali che le Nazioni
Unite riterranno richiedere.
20)Senza pregiudizio alle disposizioni del presente atto, le
Nazioni Unite eserciteranno tutti i diritti di una Potenza occupante nei territori e nelle
zone di cui all'art. 18, per la cui amministrazione verrà provveduto mediante la
pubblicazione di proclami, ordini e regolamenti. Il personale dei servizi amministrativi,
giudiziari e pubblici italiani eseguirà le proprie funzioni sotto il controllo del
Comandante in capo alleato a meno che non venga stabilito altrimenti.
21)In aggiunta ai diritti relativi ai territori italiani occupati
descritti negli articoli dal numero 18 al 20:
--(A)i componenti delle Forze terrestri, navali ed aeree ed i
funzionari delle Nazioni Unite avranno il diritto di passaggio nel territorio italiano non
occupato o al di sopra di esso e verrà loro fornita ogni facilitazione e assistenza
necessaria per eseguire le loro funzioni.
--(B)le autorità italiane metteranno a disposizione, nel
territorio italiano non occupato, tutte le facilitazioni per i trasporti (transport
facilities) richieste dalle Nazioni Unite compreso il libero transito per il loro
materiale ed i loro rifornimenti di guerra, ed eseguiranno le istruzioni emanate dal
Comandante in capo alleato relative all'uso ed al controllo degli aeroporti, porti,
navigazione, sistemi e mezzi di trasporto terrestre, sistemi di comunicazione, centrali
elettriche e servizi pubblici, raffinerie, materiali ed altri rifornimenti di carburante e
di elettricità ed i mezzi per produrli, secondo quanto le Nazioni Unite potranno
specificare, insieme alle relative facilitazioni per le riparazioni e costruzioni.
22)Il Governo e il popolo italiano si asterranno da ogni azione a
danno degli interessi delle Nazioni Unite ed eseguiranno prontamente ed efficacemente
tutti gli ordini delle Nazioni Unite.
23)Il Governo italiano metterà a disposizione la valuta italiana
che le Nazioni Unite domanderanno.
Il Governo italiano ritirerà e riscatterà in valuta italiana entro i periodi di tempo e
alle condizioni che le Nazioni Unite potranno indicare tutte le disponibilità in
territorio italiano delle valute emesse dalle Nazioni Unite durante le operazioni militari
o l'occupazione e consegnerà alle Nazioni Unite senza alcuna spesa la valuta ritirata. Il
Governo italiano prenderà quelle misure che potranno essere richieste dalle Nazioni Unite
per il controllo delle banche e degli affari in territorio italiano, per il controllo dei
cambi coll'estero, delle relazioni commerciali e finanziarie coll'estero e per il
regolamento del commercio e della produzione ed eseguirà qualsiasi istruzione emessa
dalle Nazioni Unite relativa a dette o a simili materie.
24)Non vi dovranno essere relazioni finanziarie, commerciali e di
altro carattere o trattative con o a favore di paesi in guerra con una delle Nazioni Unite
o coi territori occupati da detti paesi o da qualsiasi altro paese straniero, salvo con
autorizzazione del Comandante in capo alleato o di funzionari designati.
25) --(A)Le relazioni con i paesi in
guerra con una qualsiasi delle Nazioni Unite, od occupati da uno di detti paesi, saranno
interrotte. I funzionari diplomatici, consolari ed altri funzionari italiani e i
componenti delle Forze terrestri, navali ed aeree italiane accreditati in missione presso
qualsiasi di detti paesi o in qualsiasi altro territorio specificato dalle Nazioni Unite
saranno richiamati. I funzionari diplomatici, consolari di detti paesi saranno trattati
secondo quanto potrà essere disposto dalle Nazioni Unite.
--(B)Le Nazioni Unite si riservano il diritto di richiedere
il ritiro dei funzionari diplomatici e consolari neutrali dal territorio italiano occupato
ed a prescrivere ed a stabilire i regolamenti relativi alla procedura circa i metodi di
comunicazione fra il Governo italiano e suoi rappresentanti nei paesi neutrali e riguardo
alle comunicazioni inviate da o destinate ai rappresentanti dei paesi neutrali in
territorio italiano.
26)In attesa di ulteriori ordini ai sudditi italiani sarà
impedito di lasciare il territorio italiano eccetto con l'autorizzazione del Comandante
Supremo delle Forze Alleate e in nessun caso essi presteranno servizio per conto di
qualsiasi paese od in qualsiasi dei territori cui si riferisce l'art. 25 (A), né si
recheranno in qualsiasi lungo con l'intenzione di intraprendere lavori per qualsiasi di
tali paesi.
Coloro che attualmente servono o lavorano in tal modo saranno richiamati secondo le
disposizioni del Comando Supremo delle Forze Alleate.
27)Il personale e il materiale delle Forze militari, navali ed
aeree e la marina mercantile, le navi da pesca ed altre imbarcazioni, i velivoli, i
veicoli, ed altri mezzi di trasporto di qualsiasi paese contro il quale una delle Nazioni
Unite conduca le ostilità oppure sia occupato da tale paese, saranno passibili di attacco
o cattura dovunque essi si trovino entro o sopra il territorio o le acque italiane.
28) --(A)Alle navi da guerra,
ausiliarie e da trasporto di qualsiasi tale paese o territorio occupato cui si riferisce
l'art. 27, che si trovino nei porti o nelle acque italiane od occupate dagli italiani, ed
ai velivoli, ai veicoli ed ai mezzi di trasporto di tali paesi entro o sopra il territorio
italiano od occupato dagli italiani sarà, nell'attesa di ulteriori istruzioni, impedito
di partire.
--(B)Al personale militare, navale ed aeronautico e alla
popolazione civile di qualsiasi di tali paesi o territorio occupato che si trovi in
territorio italiano od occupato dagli italiani sarà impedito di partire, ed essi saranno
internati in attesa di ulteriori istruzioni.
--(C)Qualsiasi proprietà in territorio italiano appartenente
a qualsiasi paese o territorio occupato o ai suoi nazionali, sarà sequestrata e tenuta in
custodia in attesa di ulteriori istruzioni.
--(D)Il Governo italiano si conformerà a qualsiasi
istruzione data dal Comandante Supremo delle Forze Alleate concernente l'internamento,
custodia o susseguente disposizione, utilizzazione od impiego di qualsiasi delle
sopraddette persone, imbarcazioni, veicoli, materiale o proprietà.
29)Benito Mussolini, i suoi principali associati fascisti e tutte
le persone sospette di aver commesso delitti di guerra o reati analoghi, i cui nomi si
trovino sugli elenchi che verranno comunicati dalle Nazioni Unite e che ora o in avvenire
si trovino in territorio controllato dal Comando militare alleato o dal Governo italiano,
saranno immediatamente arrestati e consegnati alle Forze delle Nazioni Unite. Tutti gli
ordini impartiti dalle Nazioni Unite a questo riguardo verranno osservati.
30)Tutte le organizzazioni fasciste, compresi tutti i rami della
milizia fascista (MVSN), la polizia segreta (OVRA) e le organizzazioni della Gioventù
Fascista saranno, se questo non sia già stato fatto, sciolte in conformità alle
dispozioni del Comandante Supremo delle Forze Alleate. Il Governo italiano si conformerà
a tutte le ulteriori direttive che le Nazioni Unite potranno dare per l'abolizione delle
istituzioni fasciste, il licenziamento ed internamento del personale fascista, il
controllo dei fondi fascisti, la soppressione della ideologia e dell'insegnamento
fascista.
31)Tutte le leggi italiane che implicano discriminazioni di
razza, colore, fede od opinione politica saranno, se questo non sia già stato fatto,
abrogate, e le persone detenute per tali ragioni saranno, secondo gli ordini delle Nazioni
Unite, liberate e sciolte da qualsiasi impedimento legale a cui siano state sottomesse. Il
Governo italiano adempirà a tutte le ulteriori direttive che il Comandante Supremo delle
Forze Alleate potrà dare per l'abrogazione della legislazione fascista e leliminazione
di qualsiasi impedimento o proibizione risultante da essa.
32)
--(A)I prigionieri di guerra appartenenti alle Forze delle
Nazioni Unite, o designati da questi e qualsiasi suddito delle Nazioni unite, compresi i
sudditi abissini, confinati, internati, o in qualsiasi altro modo detenuti in territorio
italiano od occupato dagli italiani, non saranno trasferiti e saranno immediatamente
consegnati ai rappresentanti delle Nazioni Unite o altrimenti trattati come sarà disposto
dalle Nazioni Unite. Qualunque trasferimento durante il periodo tra la presentazione e la
firma del presente atto sarà considerato come una violazione delle sue condizioni.
--(B)Le persone di qualsiasi nazionalità che sono state
poste sotto sorveglianza, detenute o condannate (incluse le condanne in contumacia) in
conseguenza delle loro relazioni o simpatie colle Nazioni Unite, saranno rilasciate in
conformità agli ordini delle Nazioni Unite e saranno sciolte da tutti gli impedimenti
legali ai quali esse sono state sottomesse.
--(C)Il Governo italiano prenderà le misure che potranno
essere prescritte dalle Nazioni Unite per proteggere le persone e le proprietà dei
cittadini stranieri e le proprietà degli Stati e dei cittadini stranieri.
33) --(A)Il Governo italiano
adempirà le istruzioni che le Nazioni Unite potranno impartire riguardo alla
restituzione, consegna, servizi o pagamenti quale indennizzo ("payments by reparation
of war ") e pagamento delle spese di occupazione.
--(B)Il Governo italiano consegnerà al Comandante Supremo
delle Forze Alleate qualsiasi informazione che possa essere prescritta riguardo alle
attività ("assets") sia in territorio italiano sia fuori di esso, appartenenti
allo Stato italiano alla banca d'Italia a qualsiasi istituto statale o parastatale
italiano od organizzazioni fasciste o persone domiciliate ("residents") in
territorio italiano e non disporrà né permetterà di disporre di qualsiasi tale
attività fuori del territorio italiano salvo col permesso delle Nazioni Unite.
34)Il Governo italiano eseguirà durante il periodo (di
validità) del presente atto quelle misure di disarmamento, smobilitazione e
smilitarizzazione che potranno essere prescritte dal Comandante supremo delle Forze
alleate.
35)Il Governo italiano fornirà tutte le informazioni e
provvederà tutti i documenti occorrenti alle Nazioni Unite. Sarà proibito distruggere o
nascondere archivi, verbali, progetti o qualsiasi altro documento o informazione.
36)Il Governo italiano prenderà ed applicherà qualsiasi misura
legislativa o di altro genere, che possa essere necessaria per l'esecuzione del presente
atto. Le autorità militari e civili italiane si conformeranno a qualsiasi istruzione
emanata dal comandante supremo delle forze alleate.
37)Verrà nominata una Commissione di controllo che
rappresenterà le Nazioni Unite, incaricata di regolare ed eseguire il presente atto in
base agli ordini e alle direttive generali del comandante supremo delle forze alleate.
38) --(A)Il termine "Nazioni
Unite nel presente atto comprende il comandante supremo delle forze alleate, la
commissione di controllo, e qualsiasi altra autorità che le nazioni unite possano
nominare.
--(B)Il termine Comandante Supremo" delle forze
alleate nel presente atto comprende la commissione di controllo e quegli altri ufficiali e
rappresentanti che il comandante supremo delle forze alleate potrà nominare.
39)Ogni riferimento alle Forze terresti, navali ed aeree italiane
nel presente atto s'intende includere la Milizia fascista e qualsiasi unità militare o
paramilitare, formazioni e corpi che potranno essere prescritti dal Comandante Supremo
delle Forze Alleate.
40)Il termine "materiali di guerra nel presente atto
indica tutto il materiale specificato in quegli elenchi o definizioni che potranno di
tanto in tanto essere pubblicati dalla Commissione di controllo.
41)Il termine "territorio italiano comprende tutte le
colonie e possedimenti italiani e ai fini del presente atto (ma senza pregiudizio alla
questione della sovranità) sarà considerata inclusa l'Albania.
Resta tuttavia stabilito che, eccetto nei casi e nella misura prescritta dalle Nazioni
Unite, i provvedimenti del presente atto non saranno applicabili né riguarderanno
l'amministrazione di qualsiasi colonia o possedimento italiano già occupato dalle Nazioni
Unite, o i diritti o poteri colà posseduti o esercitati da esse.
42)Il Governo italiano invierà una delegazione al Quartier
Generale della Commissione di controllo per rappresentare gli interessi italiani e per
trasmettere alle competenti autorità italiane gli ordini della commissione di controllo.
43)Il presente atto entrerà in vigore immediatamente. Rimarrà
in forza fino a che sarà sostituito da qualsiasi altro accordo o fino a che non entrerà
in vigore il trattato di pace con l'Italia.
44)Il presente atto può essere denunciato dalle Nazioni Unite,
con effetto immediato, se gli obblighi italiani di cui al presente atto non saranno
adempiuti o, altrimenti, le le Nazioni Unite possono punire contravvenzioni dell'atto
stesso con misure adatte alle circostanze, quali ad esempio l'estensione delle zone di
occupazione militare, od azioni aeree, oppure altra azione punitiva.
Il presente atto è redatto in inglese ed italiano, il testo
inglese essendo quello autentico, ed in caso di qualsiasi disputa riguardante la sua
interpretazione, la decisione della Commissione di controllo prevarrà.
Firmato a Malta il giorno 29 settembre 1943:
M.llo PIETRO BADOGLIO, Capo del Governo italiano
DWIGHT D. EISENHOWER, Generale dell'Esercito degli Stati Uniti, Comandante in capo alleato
(dal sito "La II Guerra Mondiale")
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