| RSI: la Carta di Verona DECRETO LEGGE SULLA SOCIALIZZAZIONE DELLE
        IMPRESE (1944)  Il Duce della Repubblica Sociale Italiana
           -  vista la Carta del Lavoro;  -  vista la premessa alla nuova struttura economico-sociale approvata dal
        Consiglio dei ministri il 13 gennaio 1944;  -  su proposta del ministri per la Economia Corporativa, di concerto con il
        ministro per le Finanze e col ministro per la Giustizia;     Decreta:  (Titolo I)  Art. 1 - Gestione dellimpresa.  La gestione dellimpresa, sia questa di proprietà dello Stato, sia di proprietà
        privata, è socializzata. Ad essa prende parte diretta il lavoro. Lordinamento delle
        imprese socializzate è disciplinato dal presente decreto, dallo statuto o regolamento di
        ciascuna impresa, dalle norme del Codice Civile e dalle leggi speciali, in quanto non
        contrastino col presente provvedimento.  Art. 2 - Organi di gestione dellimpresa.  Gli organi di gestione della impresa sono: a) per le imprese private che abbiano forma
        di società per azione o di società a responsabilità limitata con almeno un milione di
        capitale: il capo dellimpresa, lassemblea, il consiglio di amministrazione (di
        gestione) ed il collegio sindacale; b) per le imprese private che abbiano altra forma di
        società: il capo dellimpresa ed il consiglio di amministrazione; c) per le imprese
        private individuali: il capo dellimpresa ed il consiglio di gestione; d) per le
        imprese di proprietà dello Stato: il capo dellimpresa, il consiglio di
        amministrazione e il collegio sindacale.     (Titolo II) Amministrazione delle imprese a
        capitale sociale.  Art. 3 - Organi delle società per azioni e delle società a responsabilità
        limitata.  Nelle società per azioni ed in quelle a responsabilità limitata con almeno un milione
        di capitale, fanno parte degli organi collegiali di amministrazione rappresentanti eletti
        dai lavoratori dellimpresa: operai, impiegati amministrativi, impiegati tecnici e
        dirigenti.  Art. 4 - Assemblea, consiglio di gestione, collegio sindacale.  Allassemblea, ferme restando le disposizioni degli artt.2368 e seguenti del
        Codice Civile sulla sua regolare costituzione, nonché quelle relative ai suoi poteri,
        partecipano i rappresentanti dei lavoratori con un numero di voti pari a quelli del
        capitale intervenuto. Lassemblea nomina un consiglio di amministrazione, formato per
        metà dai rappresentanti dei soci e per metà dai rappresentanti dei lavoratori.
        Lassemblea nomina altresì un collegio sindacale che deve avere tra i suoi
        componenti almeno un sindaco effettivo ed un supplente, proposti dai rappresentanti dei
        lavoratori, ferme restando le disposizioni del Codice Civile per i collegi sindacali.  Art. 5 - Votazioni.  Nelle votazioni tanto dellassemblea quanto del consiglio di amministrazione,
        prevale, in caso di parità di voti, il voto del capo dellimpresa che di diritto
        presiede i predetti organi sociali.  Art. 6 - Consiglio di gestione delle società che non sono per azioni o a
        responsabilità limitata.  Nelle società non contemplate nel precedente art.3 e che abbiano almeno un milione di
        capitale o impieghino almeno cento lavoratori, il consiglio di amministrazione è formato
        dai soci e da un egual numero di rappresentanti, eletti dai lavoratori dellimpresa.  Art. 7 - Poteri del consiglio di gestione.  Il consiglio di amministrazione delle imprese private a capitale sociale, sulla base di
        un periodico e sistematico esame degli elementi tecnici, economici e finanziari della
        gestione: a) delibera su tutte le questioni relative alla vita dellimpresa, allo
        indirizzo ed allo svolgimento della produzione nel quadro del piano nazionale determinato
        dai competenti organi dello Stato; b) esprime il proprio parere sulla stipulazione dei
        contratti di lavoro aziendali con le associazioni sindacali facenti capo alla
        Confederazione Unica del Lavoro, della Tecnica e delle Arti e su ogni altra questione
        inerente alla disciplina e alla tutela del lavoro e della impresa; c) esercita in genere
        nellimpresa tutti i poteri attribuitigli dallo statuto e quelli previsti dalle leggi
        vigenti per gli amministratori, ove non siano in contrasto con le disposizioni del
        presente provvedimento; d) redige il bilancio dellimpresa e propone la ripartizione
        degli utili ai sensi delle disposizioni del presente provvedimento e del Codice Civile.  Art. 8 - Cauzione dei membri del consiglio di gestione.  I membri del consiglio di amministrazione eletti dai lavoratori sono dispensati
        dallobbligo di prestare cauzione.  Art. 9 - Capo dellimpresa.  Nelle società per azioni e in quelle a responsabilità limitata che abbiano almeno un
        milione di capitale, il capo dellimpresa è nominato dallassemblea. Nelle
        altre imprese a capitale sociale il capo dellimpresa è nominato tra i soci con le
        modalità previste dagli atti costitutivi, statuto e regolamento delle società stesse.  Art. 10 - Poteri del capo dellimpresa.  Il capo dellimpresa convoca lassemblea, nelle imprese in cui esiste, e la
        presiede; presiede altresì il consiglio di amministrazione; rappresenta limpresa
        nei rapporti con i terzi. Egli ha le responsabilità e i doveri di cui agli artt.21 e
        seguenti e tutti i poteri riconosciutigli dallo statuto, nonché quelli previsti dalle
        leggi vigenti ove non contrastino con le disposizioni del presente provvedimento.     (Titolo III) Amministrazione delle imprese a
        capitale individuale.  Art. 11 - Consiglio di gestione.  Nelle imprese individuali, purché il capitale in esse investito sia di almeno un
        milione o il numero dei lavoratori in esse impiegati sia di almeno cento, viene costituito
        un consiglio di gestione, composto di almeno tre membri eletti, secondo il regolamento
        dellimpresa, da ognuna delle categorie di lavoratori: operai, impiegati
        amministrativi, impiegati tecnici e dirigenti.  Art. 12 - Capo dellimpresa, poteri del consiglio di gestione.  Nelle imprese individuali limprenditore, il quale assume la figura giuridica di
        capo dellimpresa con le responsabilità e i doveri di cui ai successivi artt.21 e
        seguenti, è coadiuvato nella gestione dellimpresa stessa dal consiglio di gestione
        che dovrà uniformare la sua attività agli indirizzi della politica sociale dello Stato.
        Limprenditore capo dellimpresa deve riunire periodicamente, almeno una volta
        al mese, il consiglio per sottoporgli le questioni relative alla vita produttiva
        dellimpresa ed ogni anno, alla chiusura della gestione, per lapprovazione del
        bilancio ed il riparto degli utili.     (Titolo IV) Amministrazione delle imprese di
        proprietà dello Stato.  Art. 13 - Capo dellimpresa statale.  Il capo dellimpresa di proprietà dello Stato è nominato con decreto del
        Ministero per lEconomia Corporativa di concreto con il Ministero per le Finanze, su
        designazione dellIstituto di Gestione e Finanziamento, tra i membri del consiglio di
        amministrazione dellimpresa e fra gli altri elementi dellimpresa stessa o di
        imprese del medesimo settore produttivo che diano speciali garanzie di comprovata
        capacità tecnica o amministrativa. Il capo dellimpresa ha la responsabilità e i
        doveri di cui agli artt.21, e seguenti, ed i poteri saranno determinati dallo Statuto di
        ogni impresa.  Art. 14 - Consiglio di gestione.  Il consiglio di amministrazione è presieduto dal capo dellimpresa ed è composto
        di rappresentanti eletti dalle varie categorie dei lavoratori dellimpresa: operai,
        impiegati tecnici, impiegati amministrativi, dirigenti, nonché di almeno un
        rappresentante, proposto dallIstituto di Gestione e Finanziamento e nominato dal
        Ministero per lEconomia Corporativa, di concreto con il Ministero per le Finanze. Le
        modalità di elezione ed il numero dei membri del consiglio saranno determinati dallo
        statuto dellimpresa. Nessuno speciale compenso, salvo il rimborso delle spese, è
        dovuto ai membri del consiglio di amministrazione per tale loro attività.  Art. 15 - Poteri del consiglio di gestione.  Per i poteri dei consigli di amministrazione delle imprese di proprietà dello Stato
        valgono le norme contenute nel precedente art.7.  Art. 16 - Collegio sindacale.  Il collegio sindacale delle imprese di proprietà dello Stato è costituito con decreto
        del Ministero per lEconomia Corporativa di concreto con il Ministero per le Finanze,
        su proposta dellIstituto di Gestione e Finanziamento. Il compenso dei sindaci è
        determinato dallIstituto di Gestione e Finanziamento.  Art. 17 - Approvazione del bilancio e riparto degli utili - Deliberazioni eccedenti
        lordinaria amministrazione.  Il bilancio delle imprese di proprietà dello Stato e il progetto di riparto degli
        utili, gli aumenti e la riduzione di capitali, nonché le fusioni, le concentrazioni, lo
        scioglimento e la liquidazione di imprese di proprietà dello Stato, sono proposti
        dallIstituto di Gestione e Finanziamento, sentito il consiglio di amministrazione
        delle imprese interessate, e approvati dal Ministero per lEconomia Corporativa, di
        concerto col Ministero per le Finanze e con gli altri Ministeri interessati.     (Titolo V) Disposizioni comuni ai titoli
        precedenti.  Art. 18 - Atti costitutivi e statutari delle imprese di proprietà dello Stato.  Gli atti costitutivi e gli statuti delle imprese di proprietà dello Stato, come pure
        ogni loro modificazione sono approvati con decreto del Ministero per lEconomia
        Corporativa, di concreto con il Ministero per le Finanze.  Art. 19 - Statuti e regolamenti delle imprese di proprietà privata.  Entro il 30 giugno 1944 tutte le imprese a capitale privato dovranno provvedere ad
        adeguare gli statuti alle norme contenute nel presente decreto. Le imprese individuali non
        regolate da statuto dovranno redigere il regolamento entro il termine suddetto. Statuti e
        regolamenti saranno sottoposti nel termine di 30 giorni allomologazione del
        Tribunale competente per territorio che, riscontratane la regolarità e la rispondenza al
        presente decreto ed alle altre leggi vigenti in materia, ne ordinerà la trascrizione nel
        registro delle imprese.  Art. 20 - Modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori.  I rappresentanti dei lavoratori chiamati a far parte degli organi delle imprese
        socializzate, siano esse di proprietà dello Stato o do proprietà privata, sono eletti
        con votazione segreta da tutti i lavoratori dellimpresa: operai, impiegati tecnici,
        impiegati amministrativi, e dirigenti, su una lista formata dai sindacati comunali delle
        singole categorie. La lista comprenderà un numero di lavoratori multiplo di quello dei
        rappresentanti da eleggere e proporzionalmente alle singole categorie dei lavoratori
        dellimpresa.     (Titolo VI) Il capo dellimpresa e gli
        amministratori.  Art. 21 - Responsabilità del capo dellimpresa.  Il capo dellimpresa, sia essa di proprietà privata, sia dello Stato, è
        personalmente responsabile di fronte allo Stato dellandamento della produzione
        dellimpresa e può essere rimosso o sostituito a norma delle disposizioni di cui
        agli articoli seguenti oltre che nei casi previsti dalle vigenti leggi, quando la sua
        attività non risponda alle esigenze dei piani generali di produzione e alle direttive
        della politica sociale dello Stato.  Art. 22 - Sostituzione del capo dellimpresa di proprietà dello Stato.  Nellimpresa di proprietà dello Stato, la sostituzione del capo dellimpresa
        è disposta dal Ministero per lEconomia Corporativa, di concerto con il Ministero
        per le Finanze, dufficio o su proposta dello Istituto Gestione e Finanziamento o del
        consiglio di amministrazione o dei sindaci, premessi gli opportuni accertamenti.  Art. 23 - Sostituzione del capo dellimpresa privata a capitale sociale.  Nelle società per azioni, la sostituzione del capo dellimpresa è deliberata
        dallassemblea. Nelle altre imprese a capitale sociale la sostituzione del capo
        dellimpresa è regolata dagli atti costitutivi, statuti e regolamenti, oppure può
        essere promossa dal consiglio di amministrazione, con la stessa procedura prevista dagli
        artt.24 e seguenti per le imprese private a capitale individuale. E in facoltà del
        Ministero per lEconomia corporativa di provvedere alla sostituzione dufficio
        del capo dellimpresa quando egli dimostri di non possedere senso di responsabilità
        e manchi ai doveri indicati dallart.21.  Art. 24 - Sostituzione del capo dellimpresa a capitale individuale.  Nelle imprese private a capitale individuale limprenditore, capo
        dellimpresa, può essere sostituito solo in seguito a sentenza della Magistratura
        del lavoro che ne dichiari la responsabilità. Lazione per la dichiarazione di
        responsabilità può essere provocata dal consiglio di gestione dellimpresa,
        dallIstituto di Gestione e di Finanziamento, qualora interessato nellimpresa,
        o dal Ministero per lEconomia Corporativa, mediante istanza al Procuratore di Stato
        presso la Corte di Appello competente per territorio.  Art. 25 - Procedura davanti alla Magistratura del lavoro.  La Magistratura del lavoro, sentito limprenditore, il Pubblico Ministero, il
        consiglio di gestione dellimpresa, o dellIstituto di Gestione e Finanziamento,
        se interessato, premessi gli opportuni accertamenti, dichiara con sentenza la
        responsabilità dellimprenditore. Contro la sentenza è ammesso ricorso per
        Cassazione a norma dellart. 426 del Cod. Pr. Civ.  Art. 26 - Sanzioni contro il capo dellimpresa.  A seguito della sentenza che dichiara la responsabilità dellimprenditore, il
        Ministero per lEconomia Corporativa prenderà quei provvedimenti amministrativi che
        riterrà del caso affidando, se occorre, la gestione dellimpresa ad una cooperativa
        da costituirsi fra i dipendenti dellimpresa medesima.  Art. 27 - Misure cautelari.  Pendente lazione di cui agli articoli precedenti, il Ministero per la Economia
        Corporativa può sospendere con proprio decreto, limprenditore capo
        dellimpresa dalla sua attività e nominare un commissario per la temporanea
        amministrazione dellimpresa.  Art. 28 - Responsabilità del consiglio di gestione.  Qualora il consiglio damministrazione dellimpresa, sia di proprietà dello
        Stato , sia di proprietà privata, dimostri di non possedere sufficiente senso di
        responsabilità nellassolvimento dei compiti affidatigli per ladeguamento
        dellattività dellimpresa alle esigenze dei piani di produzione e della
        politica sociale della Repubblica, il Ministero per lEconomia Corporativa, di
        concreto con il ministero per le finanze, può disporre, premessi gli opportuni
        accertamenti, lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario per la
        temporanea gestione dellimpresa. Lintervento del Ministero per lEconomia
        Corporativa può avvenire di ufficio o su istanza dellIstituto di Gestione e
        Finanziamento se interessato, o del capo dellimpresa, o dellassemblea, o dei
        sindaci.  Art. 29 - Sanzioni penali.  Al capo dellimpresa ed ai membri del consiglio di amministrazione di essa, sia di
        proprietà dello Stato, sia di proprietà privata, sono applicabili tutte le sanzioni
        penali previste dalle leggi per gli imprenditori, soci e amministratori delle società
        commerciali.     (Titolo VII) Responsabilità del capo
        dellimpresa e degli amministratori.  Art. 30 - Passaggio delle imprese in proprietà dello Stato.  La proprietà di imprese che impegnino settori base per lindipendenza politica ed
        economica del Paese, nonché di imprese fornitrici di materie prime, di energia e di
        servizi indispensabili al regolare svolgimento della vita sociale, può essere assunta
        dallo Stato secondo le norme del presente decreto. Quando limpresa comprende aziende
        aventi attività produttiva diversa, lo Stato può assumere la proprietà di parte
        soltanto della impresa stessa. Lo Stato può inoltre partecipare alla formazione del
        capitale delle imprese private.  Art.31 - Determinazione della impresa da passare in proprietà dello Stato.  Con decreto del Capo dello Stato, sentito il consiglio dei ministri, su proposta del
        Ministro per lEconomia Corporativa, di concreto col Ministro per le Finanze, saranno
        di volta in volta determinate le imprese di cui lo Stato intenda assumere la proprietà.  Art.32 - Sottoposizione a sindacato, nomina dei sindacatori e di commissari di
        Governo.  Con lo stesso decreto di cui allo articolo precedente e con decreti successivi, le
        imprese per le quali sia stato deciso il passaggio in proprietà dello Stato, vengono
        sottoposte al sindacato con la procedura di cui alla legge 17 luglio 1942 n. 1100, e
        vengono nominati i sindacatori. Potrà anche essere affidata ad uno degli amministratori
        dellimpresa la gestione straordinaria di questa, in qualità di commissario del
        Governo.  Art. 33 - Nullità dei negozi che modificano il rapporto di proprietà del capitale.
         Saranno considerati nulli i negozi fra vivi che comunque modificano il rapporto di
        proprietà nei riguardi dei titoli azionari rappresentanti il capitale delle imprese, per
        le quali viene deciso il passaggio in proprietà dello Stato, effettuati dal giorno
        dellentrata in vigore del provvedimento che decide il passaggio di proprietà.  Art. 34 - Amministrazione del capitale delle imprese di proprietà dello Stato.  Il capitale delle imprese assunte in proprietà dalla Stato è amministrato per mezzo
        di un Istituto di Gestione e Finanziamento, ente pubblico con propria personalità
        giuridica. La costituzione dellIstituto e lapprovazione del relativo statuto
        saranno disposte con separati provvedimenti.  Art. 35 - Compito dellIstituto di Gestione e Finanziamento.  LIstituto di Gestione e Finanziamento controlla lattività delle imprese di
        cui allart.30, secondo le direttive del Ministero per lEconomia Corporativa ed
        amministra altresì le partecipazioni assunte dallo Stato in imprese private.  Art. 36 - Trasformazione delle quote di capitale.  Le quote di capitale già investito nelle imprese che passano in proprietà dello Stato
        vengono sostituite da quote di credito dei singoli portatori verso lIstituto di
        Gestione e Finanziamento, rappresentate da titoli emessi dallIstituto medesimo ai
        sensi dei successivi articoli.  Art. 37 - Valore di trasferimento delle quote di capitale.  La sostituzione delle quote di capitale già investito in ciascuna impresa che passa in
        proprietà dello Stato con i titoli dellIstituto di Gestione e Finanziamento viene
        effettuata per un ammontare pari al valore reale di dette quote di capitale.  Art. 38 - Determinazione del valore delle quote di capitale.  Il valore reale delle quote di capitale delle imprese da trasferire in proprietà dello
        Stato sarà determinato con decreto del Ministero per lEconomia Corporativa, di
        concreto con il Ministero per le Finanze, su proposta dellIstituto di Gestione e
        Finanziamento, in contraddittorio con gli amministratori dellimpresa. Contro il
        decreto del Ministero per lEconomia Corporativa è ammesso ricorso, entro sessanta
        giorni dalla sua pubblicazione, al Consiglio di Stato in sede di giurisdizione da parte
        degli amministratori dellimpresa o di tanti soci che rappresentino almeno il decimo
        del capitale sociale.  Art. 39 - Caratteristiche dei titoli dellIstituto di Gestione e Finanziamento.
         I titoli dellIstituto di Gestione e Finanziamento sono nominativi, negoziabili e
        trasferibili e a reddito variabile. Essi vengono emessi in serie distinte corrispondenti a
        singoli settori di produzione. Per ciascuna serie il reddito sarà annualmente determinato
        dal Comitato dei Ministri per la Difesa del Risparmio e lEsercizio del Credito, su
        proposta dellIstituto di Gestione e Finanziamento, tenuto presente landamento
        dei relativi settori produttivi e quello generale della produzione.  Art. 40 - Limitazioni alla negoziabilità dei titoli.  E demandata al Comitato dei Ministri per la Difesa del Risparmio e
        lEsercizio del Credito la limitazione della negoziabilità dei titoli
        dellIstituto di Gestione e Finanziamento, emessi in sostituzione di quote di
        capitale, e anche liscrizione nei libri dellIstituto di Credito dei titolari
        di tali quote, senza che venga effettuata la materiale consegna dei titoli.  Art. 41 - Modalità del passaggio di prorpietà allo Stato Con decreto che dispone il trapasso dellimprese allo Stato verranno stabilite le
        norme integrative e di esecuzione, le modalità e i termini del trapasso medesimo, nonché
        quelle altre norme, modalità e termini che si renderanno necessari ed opportuni per il
        trasferimento del capitale allo Stato e per lassegnazione e distribuzione dei titoli
        dellIstituto di Gestione e Finanziamento agli aventi diritto.
    (Titolo VIII) Quote e capitale.
         Art. 42 - Determinazione degli utili.  Gli utili netti delle imprese risultano dai bilanci compilati secondo le norme del
        Codice Civile e sulla base di una contabilità aziendale che potrà successivamente essere
        unificata con opportuni provvedimenti di legge.  Art. 43 - Remunerazione del capitale.  Sugli utili netti, dopo le assegnazioni di legge alla riserva, e la costituzione di
        eventuali riserve speciali, che saranno stabilite dagli statuti e regolamenti, è ammessa
        una remunerazione al capitale investito nellimpresa in una misura massima fissata
        per i singoli settori produttivi dal Comitato ministeriale per la tutela del risparmio e
        lesercizio del credito.  Art. 44 - Assegnazione degli utili ai lavoratori.  Gli utili che residueranno dalle assegnazioni di cui allarticolo precedente
        verranno ripartiti tra i lavoratori: operai, impiegati tecnici amministrativi e dirigenti,
        in rapporto allentità delle remunerazioni percepite nel corso dellanno. Tale
        ripartizione non potrà comunque eccedere il 30% del complesso delle retribuzioni nette
        corrisposte ai lavoratori nel corso dellesercizio. Le eccedenze saranno destinate ad
        una Cassa di compensazione, amministrata dallIstituto di Gestione e Finanziamento e
        destinata a scopi di natura sociale e produttiva. Con separato provvedimento del Ministero
        per lEconomia Corporativa, di concreto col Ministero per le Finanze, sarà approvato
        il regolamento di tale Cassa.  Art. 45 - Le quote di utili.  La quota di utile delle imprese a capitale individuale da volgere a favore dei
        lavoratori dovrà essere commisurata ad una percentuale del reddito accertato ai fini
        della imposta di ricchezza mobile.     Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Sociale
        Italiana e iscritto, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi
        e decreti, entrerà in vigore il giorno che sarà stabilito con successivo decreto del
        Duce della Repubblica Sociale Italiana. 
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