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Le leggi razziali
DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n.1728
Provvedimenti per la difesa della razza italiana
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER LA
VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta
la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla
facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per
l'interno, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per
le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
CAPO I
Provvedimenti relativi ai matrimoni
- Art. 1. Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona
appartenente ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto con tale
divieto è nullo.
- Art. 2. Fermo il divieto di cui all'art. 1, il matrimonio del cittadino
italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del
Ministero per l'interno. I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con
l'ammenda fino a lire diecimila.
- Art. 3. Fermo il divieto di cui all'art. 1, i dipendenti delle
Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle Organizzazioni del Partito Nazionale
Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, degli
Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre
matrimonio con persone di nazionalità straniera. Salva l'applicazione, ove ne ricorrano
gli estremi, delle sanzioni previste dall'art. 2, la trasgressione del predetto divieto
importa la perdita dell'impiego e del grado.
- Art. 4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3, gli italiani non
regnicoli non sono considerati stranieri.
- Art. 5. L'ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di
matrimonio, è obbligato ad accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti,
la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti. Nel caso previsto dall'art.
1, non procederà nè alle pubblicazioni nè alla celebrazione del matrimonio. L'ufficiale
dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con
l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
- Art. 6. Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere
trascritto nei registri dello stato civile, a norma dell'art.5 della legge 27 maggio
1929-VII, n. 847, il matrimonio celebrato in violazione dell'art.1. Al ministro del culto,
davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è vietato l'adempimento di quanto
disposto dal primo comma dell'art.8 della predetta legge. I trasgressori sono puniti con
l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
- Art. 7. L'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla trascrizione
degli atti relativi a matrimoni celebrati senza l'osservanza del disposto dell'art. 2 è
tenuto a farne immediata denunzia all'autorità competente.
CAPO II
Degli appartenenti alla razza ebraica
- Art. 8. Agli effetti di legge:
a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza
ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;
b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno
di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera;
c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza
ebraica qualora sia ignoto il padre;
d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori
di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione
ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in
qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo. Non è considerato di razza ebraica
colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica,
che, alla data del 1í ottobre 1938-XVI, apparteneva a religioni diversa da quella
ebraica.
- Art. 9. L'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed
annotata nei registri dello stato civile e della popolazione. Tutti gli estratti dei
predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti alla razza
ebraica, devono fare espressa menzione di tale annotazione.Uguale menzione deve farsi
negli atti relativi a concessione o autorizzazioni della pubblica autorità. I
contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a
lire duemila.
- Art. 10. I cittadini italiani di razza ebraica non possono:
a) prestare servizio militare in pace e in guerra;
b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non
appartenenti alla razza ebraica
c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate
interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell'art. 1 R. decreto-legge
18 novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o
più persone, nè avere di dette aziende la direzione nè assumervi comunque, l'ufficio di
amministrazione o di sindaco;
d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo
superiore a lire cinquemila;
e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un
imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista
l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini
dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R.
decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per
le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le
corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate le norme per l'attuazione delle
disposizioni di cui alle lettere c), d), e).
- Art. 11. Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria
potestà sui figli che appartengono a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti
che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o
ai fini nazionali.
- Art. 12. Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle
proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana. I
trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.
- Art. 13. Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti
alla razza ebraica:
a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato;
b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che
ne sono controllate;
c) le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle
dei trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Provincie,
dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi;
d) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate;
e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e
denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in
genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo,
sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con
contributi di carattere continuativo;
f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli
Enti di cui alla precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i
mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonché delle società, il cui
capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello
Stato;
g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale;
h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione.
- Art. 14. Il Ministro per l'interno, sulla documentata istanza degli
interessati, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni dell'art 10,
nonché dell'art. 13, lett. h):
a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale,
etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista;
b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore
nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola;
- combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola che abbiano
conseguito almeno la croce al merito di guerra;
- mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;
- iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel
secondo semestre del 1924;
- legionari fiumani;
- abbiano acquisito eccezionali benemerenze, da valutarsi a termini
dell'art.16.
Nei casi preveduti alla lett. b), il beneficio può essere esteso ai
componenti la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte. Gli
interessati possono richiedere l'annotazione del provvedimento del Ministro per l'interno
nei registri di stato civile e di popolazione. Il provvedimento del Ministro per l'interno
non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.
- Art. 15. Ai fini dell'applicazione dell'art. 14, sono considerati
componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli ascendenti e i discendenti fino al
secondo grado.
- Art. 16. Per la valutazione delle speciali benemerenze di cui all'art. 14
lett. b), n. 6, è istituita, presso il Ministero dell'interno, una Commissione composta
del Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, di un Vice Segretario del
Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza
Nazionale.
- Art. 17. è vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel
Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.
CAPO III
Disposizioni transitorie e finali
- Art. 18. Per il periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, è data facoltà al Ministro per l'interno, sentita l'Amministrazione
interessata, di dispensare, in casi speciali, dal divieto di cui all'art. 3, gli impiegati
che intendono contrarre matrimonio con persona straniera di razza ariana.
- Art. 19. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, tutti coloro che si
trovano nelle condizioni di cui all'art.8, devono farne denunzia all'ufficio di stato
civile del Comune di residenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Coloro che non adempiono a tale obbligo entro il termine prescritto o
forniscono dati inesatti o incompleti sono puniti con l'arresto fino ad un mese e con
l'ammenda fino a lire tremila.
- Art. 20. I dipendenti degli Enti indicati nell'art.13, che appartengono
alla razza ebraica, saranno dispensati dal servizio nel termine di tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
- Art. 21. I dipendenti dello Stato in pianta stabile, dispensati dal
servizio a norma dell'art.20, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di
quiescenza loro spettante a termini di legge. In deroga alle vigenti disposizioni, a
coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento
minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di servizio; negli altri casi è
concessa una indennità pari a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni
di servizio compiuti.
- Art. 22. Le disposizioni di cui all'art.21 sono estese, in quanto
applicabili, agli Enti indicati alle lettere b),c),d),e),f),g),h), dell'art.13. Gli Enti,
nei cui confronti non sono applicabili le disposizioni dell'art.21, liquideranno, ai
dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni o le indennità previste dai propri
ordinamenti o dalle norme che regolano il rapporto di impiego per i casi di dispensa o
licenziamento per motivi estranei alla volontà dei dipendenti.
- Art. 23. Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei
stranieri posteriormente al 1° gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate.
- Art. 24. Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applichi
l'art.23, i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno, in Libia e nei
Possedimenti dell'Egeo posteriormente al 1° gennaio 1919, debbono lasciare il territorio
del Regno, della Libia e dei possedimenti dell'Egeo entro il 12 marzo 1939-XVII. Coloro
che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno puniti con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 5.000 e saranno espulsi a norma
dell'art.150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto
18 giugno 1931-IX, n. 773.
- Art. 25. La disposizione dell'art.24 non si applica agli ebrei di
nazionalità straniera i quali, anteriormente al 1° ottobrel938-XVI:
a) abbiano compiuto il 65° anno di età;
b) abbiano contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli interessati dovranno
far pervenire documentata istanza al Ministero dell'interno entra trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
- Art. 26. Le questioni relative all'applicazione del presente decreto
saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per l'interno, sentiti i Ministri
eventualmente interessati, e previo parere di una Commissione da lui nominata. Il
provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via
giurisdizionale.
- Art. 27. Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del
culto e la attivita delle comunità israelitiche, secondo le leggi vigenti, salvo le
modificazioni eventualmente necessarie per coordinare tali leggi con le disposizioni del
presente decreto.
- Art. 28. è abrogata ogni disposizione contraria o, comunque,
incompatibile con quella del presente decreto.
- Art. 29. Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie
per l'attuazione del presente decreto. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento
per la sua conversione in legge. Il DUCE, Ministro per l'interno, proponente, è
autorizzato a presentare relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 novembre 1938 - XVII
Vittorio Emanuele, Mussolini, Ciano, Solmi, Di Revel, Lantini
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