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         | Le leggi razziali DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n.1728 Provvedimenti per la difesa della razza italiana VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER LA
        VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA  Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
 Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla
        facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
 Sentito il Consiglio dei Ministri;
 Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per
        l'interno, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per
        le finanze e per le corporazioni;
 Abbiamo decretato e decretiamo:
  CAPO I Provvedimenti relativi ai matrimoni
 
          Art. 1. Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona
            appartenente ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto con tale
            divieto è nullo. Art. 2. Fermo il divieto di cui all'art. 1, il matrimonio del cittadino
            italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del
            Ministero per l'interno. I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con
            l'ammenda fino a lire diecimila. Art. 3. Fermo il divieto di cui all'art. 1, i dipendenti delle
            Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle Organizzazioni del Partito Nazionale
            Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, degli
            Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre
            matrimonio con persone di nazionalità straniera. Salva l'applicazione, ove ne ricorrano
            gli estremi, delle sanzioni previste dall'art. 2, la trasgressione del predetto divieto
            importa la perdita dell'impiego e del grado. Art. 4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3, gli italiani non
            regnicoli non sono considerati stranieri. Art. 5. L'ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di
            matrimonio, è obbligato ad accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti,
            la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti. Nel caso previsto dall'art.
            1, non procederà nè alle pubblicazioni nè alla celebrazione del matrimonio. L'ufficiale
            dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con
            l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila. Art. 6. Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere
            trascritto nei registri dello stato civile, a norma dell'art.5 della legge 27 maggio
            1929-VII, n. 847, il matrimonio celebrato in violazione dell'art.1. Al ministro del culto,
            davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è vietato l'adempimento di quanto
            disposto dal primo comma dell'art.8 della predetta legge. I trasgressori sono puniti con
            l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila. Art. 7. L'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla trascrizione
            degli atti relativi a matrimoni celebrati senza l'osservanza del disposto dell'art. 2 è
            tenuto a farne immediata denunzia all'autorità competente.    CAPO II Degli appartenenti alla razza ebraica
 
          Art. 8. Agli effetti di legge: a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza
            ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;
 b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno
            di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera;
 c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza
            ebraica qualora sia ignoto il padre;
 d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori
            di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione
            ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in
            qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo. Non è considerato di razza ebraica
            colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica,
            che, alla data del 1í ottobre 1938-XVI, apparteneva a religioni diversa da quella
            ebraica.
Art. 9. L'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed
            annotata nei registri dello stato civile e della popolazione. Tutti gli estratti dei
            predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti alla razza
            ebraica, devono fare espressa menzione di tale annotazione.Uguale menzione deve farsi
            negli atti relativi a concessione o autorizzazioni della pubblica autorità. I
            contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a
            lire duemila. Art. 10. I cittadini italiani di razza ebraica non possono: a) prestare servizio militare in pace e in guerra;
 b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non
            appartenenti alla razza ebraica
 c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate
            interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell'art. 1 R. decreto-legge
            18 novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o
            più persone, nè avere di dette aziende la direzione nè assumervi comunque, l'ufficio di
            amministrazione o di sindaco;
 d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo
            superiore a lire cinquemila;
 e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un
            imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista
            l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini
            dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R.
            decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per
            le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le
            corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate le norme per l'attuazione delle
            disposizioni di cui alle lettere c), d), e).
Art. 11. Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria
            potestà sui figli che appartengono a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti
            che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o
            ai fini nazionali. Art. 12. Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle
            proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana. I
            trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila. Art. 13. Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti
            alla razza ebraica: a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato;
 b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che
            ne sono controllate;
 c) le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni
            pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle
            dei trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Provincie,
            dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi;
 d) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate;
 e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e
            denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in
            genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo,
            sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con
            contributi di carattere continuativo;
 f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli
            Enti di cui alla precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i
            mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonché delle società, il cui
            capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello
            Stato;
 g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale;
 h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione.
Art. 14. Il Ministro per l'interno, sulla documentata istanza degli
            interessati, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni dell'art 10,
            nonché dell'art. 13, lett. h): a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale,
            etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista;
 b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 
              mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore
                nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola; combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola che abbiano
                conseguito almeno la croce al merito di guerra; mutilati, invalidi, feriti della causa fascista; iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel
                secondo semestre del 1924; legionari fiumani; abbiano acquisito eccezionali benemerenze, da valutarsi a termini
                dell'art.16.  Nei casi preveduti alla lett. b), il beneficio può essere esteso ai
            componenti la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte. Gli
            interessati possono richiedere l'annotazione del provvedimento del Ministro per l'interno
            nei registri di stato civile e di popolazione. Il provvedimento del Ministro per l'interno
            non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.
            Art. 15. Ai fini dell'applicazione dell'art. 14, sono considerati
            componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli ascendenti e i discendenti fino al
            secondo grado. Art. 16. Per la valutazione delle speciali benemerenze di cui all'art. 14
            lett. b), n. 6, è istituita, presso il Ministero dell'interno, una Commissione composta
            del Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, di un Vice Segretario del
            Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza
            Nazionale. Art. 17. è vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel
            Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.    CAPO III Disposizioni transitorie e finali
 
          Art. 18. Per il periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del
            presente decreto, è data facoltà al Ministro per l'interno, sentita l'Amministrazione
            interessata, di dispensare, in casi speciali, dal divieto di cui all'art. 3, gli impiegati
            che intendono contrarre matrimonio con persona straniera di razza ariana. Art. 19. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, tutti coloro che si
            trovano nelle condizioni di cui all'art.8, devono farne denunzia all'ufficio di stato
            civile del Comune di residenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
            presente decreto. Coloro che non adempiono a tale obbligo entro il termine prescritto o
            forniscono dati inesatti o incompleti sono puniti con l'arresto fino ad un mese e con
            l'ammenda fino a lire tremila. Art. 20. I dipendenti degli Enti indicati nell'art.13, che appartengono
            alla razza ebraica, saranno dispensati dal servizio nel termine di tre mesi dalla data di
            entrata in vigore del presente decreto. Art. 21. I dipendenti dello Stato in pianta stabile, dispensati dal
            servizio a norma dell'art.20, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di
            quiescenza loro spettante a termini di legge. In deroga alle vigenti disposizioni, a
            coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento
            minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di servizio; negli altri casi è
            concessa una indennità pari a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni
            di servizio compiuti. Art. 22. Le disposizioni di cui all'art.21 sono estese, in quanto
            applicabili, agli Enti indicati alle lettere b),c),d),e),f),g),h), dell'art.13. Gli Enti,
            nei cui confronti non sono applicabili le disposizioni dell'art.21, liquideranno, ai
            dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni o le indennità previste dai propri
            ordinamenti o dalle norme che regolano il rapporto di impiego per i casi di dispensa o
            licenziamento per motivi estranei alla volontà dei dipendenti. Art. 23. Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei
            stranieri posteriormente al 1° gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate.
          Art. 24. Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applichi
            l'art.23, i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno, in Libia e nei
            Possedimenti dell'Egeo posteriormente al 1° gennaio 1919, debbono lasciare il territorio
            del Regno, della Libia e dei possedimenti dell'Egeo entro il 12 marzo 1939-XVII. Coloro
            che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno puniti con
            l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 5.000 e saranno espulsi a norma
            dell'art.150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto
            18 giugno 1931-IX, n. 773. Art. 25. La disposizione dell'art.24 non si applica agli ebrei di
            nazionalità straniera i quali, anteriormente al 1° ottobrel938-XVI: a) abbiano compiuto il 65° anno di età;
 b) abbiano contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana.
 Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli interessati dovranno
            far pervenire documentata istanza al Ministero dell'interno entra trenta giorni dalla data
            di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 26. Le questioni relative all'applicazione del presente decreto
            saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per l'interno, sentiti i Ministri
            eventualmente interessati, e previo parere di una Commissione da lui nominata. Il
            provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via
            giurisdizionale. Art. 27. Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del
            culto e la attivita delle comunità israelitiche, secondo le leggi vigenti, salvo le
            modificazioni eventualmente necessarie per coordinare tali leggi con le disposizioni del
            presente decreto. Art. 28. è abrogata ogni disposizione contraria o, comunque,
            incompatibile con quella del presente decreto. Art. 29. Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie
            per l'attuazione del presente decreto. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento
            per la sua conversione in legge. Il DUCE, Ministro per l'interno, proponente, è
            autorizzato a presentare relativo disegno di legge.  Ordiniamo che il presente decreto, munito del
        sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
        Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 novembre 1938 - XVII  Vittorio Emanuele, Mussolini, Ciano, Solmi, Di Revel, Lantini 
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