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         | Le leggi razzialiREGIO
        DECRETO - LEGGE 15 novembre 1938 - XVII, n. 1779 Integrazione e coordinamento in unico testo delle
        norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola Italiana VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER LA
        VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA  Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390; Veduto il R. decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630;
 Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche
        sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 877, e
        successive modificazioni;
 Veduto il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928; Veduto l'art.
        3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n.100;
 Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di dettare ulteriori
        disposizioni per la difesa della razza nella Scuola italiana e di coordinarle in unico
        testo con quelle sinora emanate;
 Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del DUCE, Primo
        Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Nostro Ministro Segretario di
        Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
 Abbiamo decretato e decretiamo:
 
          Art. 1. A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e
            grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani, non possono essere ammesse
            persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorsi
            anteriormente al presente decreto; nè possono essere ammesse al conseguimento
            dell'abilitazione alla libera docenza. Agli uffici ed impieghi anzidetti sono equiparati
            quelli relativi agli istituti di educazione, pubblici e privati, per alunni italiani, e
            quelli per la vigilanza nelle scuole elementari. Art. 2. Delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze,
            lettere ed arti non possono far parte persone di razza ebraica. Art. 3. Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private,
            frequentate da alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di razza ebraica. è
            tuttavia consentita l'iscrizione degli alunni di razza ebraica che professino la religione
            cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti dalle Autorità ecclesiastiche.
            Art. 4. Nelle scuole d'istruzione media frequentate da alunni italiani è
            vietata l adozione di libri di testo di autori di razza ebraica. Il divieto si estende
            anche ai libri che siano frutto della collaborazione di più autori, uno dei quali sia di
            razza ebraica; nonché alle opere che siano commentate o rivedute da persone di razza
            ebraica. Art. 5. Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite, a spese dello
            Stato, speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui il numero di essi non
            sia inferiore a dieci. Le comunità israelitiche possono aprire, con l'autorizzazione del
            Ministro per l'educazione nazionale, scuole elementari con effetti legali per fanciulli di
            razza ebraica, e mantenere quelle all'uopo esistenti. Per gli scrutini e per gli esami
            nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario. Nelle scuole
            elementari di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica; i
            programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole frequentate da alunni
            italiani, eccettuato l'insegnamento della religione cattolica; i libri di testo saranno
            quelli di Stato, con opportuni adattamenti, approvati dal Ministro per l'educazione
            nazionale, dovendo la spesa per tali adattamenti gravare sulle comunità israelitiche.
            Art. 6. Scuole d'istruzione media per alunni di razza ebraica potranno
            essere istituiti dalle comunità israelitiche o da persone di razza ebraica. Dovranno
            all'uopo osservarsi le disposizioni relative all'istituzione di scuole private. Alle
            scuole stesse potrà essere concesso il beneficio del valore legale degli studi e degli
            esami à sensi dell'art.15 del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI n.928, quando abbiano
            ottenuto di far parte in qualità di associate dell'Ente nazionale per l'insegnamento
            medio: in tal caso i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole
            corrispondenti frequentate da alunni italiani, eccettuati gli insegnamenti della religione
            e della cultura militare. Nelle scuole d'istruzione media di cui al presente articolo il
            personale potrà essere di razza ebraica e potranno essere adottati libri di testo di
            autori di razza ebraica. Art. 7. Per le persone di razza ebraica l'abilitazione a impartire
            l'insegnamento medio riguarda esclusivamente gli alunni di razza ebraica. Art. 8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale
            di razza ebraica appartenente ai ruoli per gli uffici e gli impieghi di cui al precedente
            art.1 è dispensato dal servizio, ed ammesso a far valere i titoli per l'eventuale
            trattamento di quiescenza ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza
            italiana. Al personale stesso per il periodo di sospensione di cui all'art.3 del R.
            decreto legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, vengono integralmente corrisposti i normali
            emolumenti spettanti ai funzionari in servizio. Dalla data di entrata in vigore del
            presente decreto i liberi docenti di razza ebraica decadono dall'abilitazione.
            Art. 9 Per l'insegnamento nelle scuole elementari e medie per alunni di
            razza ebraica saranno preferiti gl'insegnanti dispensati dal servizio a cui dal Ministro
            per l'interno siano state riconosciute le benemerenze individuali o famigliari previste
            dalle disposizioni generali per la difesa della razza italiana. Ai fini del presente
            articolo sono equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole
            pubbliche e private e il personale di vigilanza nelle scuole elementari. Art. 10. In deroga al precedente art. 3 possono essere ammessi in via
            transitoria a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica già iscritti
            nei passati anni accademici a Università o Istituti superiori del Regno. La stessa
            disposizione si applica agli studenti iscritti ai corsi superiori e di perfezionamento per
            i diplomati nei Regi conservatori, alle Regie accademie di belle arti e ai corsi della
            Regia accademia d'arte drammatica in Roma, per accedere ai quali occorre un titolo di
            studi medi di secondo grado o un titolo equipollente. Il presente articolo si applica
            anche agli studenti stranieri, in deroga alle disposizioni che vietano agli ebrei
            stranieri di fissare stabile dimora nel Regno. Art. 11. Per l'anno accademico 1938-39 la decorrenza dei trasferimenti e
            delle nuove nomine dei professori universitari potrà essere protratta al 1í gennaio
            1939-XVII. Le modificazioni agli statuti delle Università e degl'Istituti d'istruzione
            superiore avranno vigore per l'anno accademico 1938-39, anche se disposte con Regi decreti
            di data posteriore al 29 ottobre 1938-XVII. Art. 12. I Regi decreti-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, e 23
            settembre 1938-XVI, n.1630, sono abrogati. è altresì abrogata la disposizione di cui
            all'art.3 del Regio decretolegge 20 giugno 1935-XIII, n.1071. Art. 13. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la
            conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del
            relativo disegno di legge.  Ordiniamo che il presente decreto, munito del
        sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
        Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 15 novembre 1938 - XVII
        Vittorio Emanuele Mussolini, Bottai, Di Revel |