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ANPI COMITATO
PROVINCIALE DI ROMA
INVENTARIO
a
cura di Daniela Martino
Nota
storica
LANPI : Associazione Nazionale Partigiani
dItalia nasce a Roma nel 1944, in seguito ad una riunione di rappresentanti delle
organizzazioni antifasciste e partigiane che avevano partecipato alla guerra di
liberazione delle regioni del centro. Dopo la liberazione di tutto il territorio nazionale
si estese in tutta lItalia. Con il d.lgt. 5 aprile 1945, n. 224 lassociazione
fu dichiarata Ente morale e fu approvato lo statuto che fissava le sue finalità in: a)
riunire in associazione tutti coloro che hanno partecipato con azione personale diretta,
alla guerra partigiana contro il nazifascismo, per la liberazione dItalia, e tutti
coloro che, lottando contro i nazifascismi hanno contribuito a ridare al nostro Paese la
libertà e a favorire un regime di democrazia, al fine di impedire il ritorno di qualsiasi
forma di tirannia e di assolutismo; b) valorizzare in campo nazionale ed internazionale il
contributo effettivo portato alla causa della libertà dallazione dei partigiani e
degli antifascisti, glorificare i caduti e perpetuarne la memoria; c) far valere e
difendere il diritto acquisito dei partigiani di partecipare allo sviluppo morale e
materiale del paese; d) tutelare lonore e il nome partigiano contro ogni forma di
vilipendio o di speculazione; e) mantenere vincoli di fratellanza tra partigiani italiani
e partigiani di altri paesi; f) adottare forme di assistenza atte a recare aiuti materiali
e morali ai soci, alle famiglie dei caduti e di coloro che hanno sofferto nella lotta
contro il fascismo; g) promuovere studi intesi a mettere in rilievo limportanza
della guerra partigiana ai fini del riscatto del Paese dalla servitù tedesca e delle
riconquiste della libertà; h) promuovere eventuali iniziative di lavoro, educazione e
qualificazione professionale, che si propongano fini di progresso democratico della
società; i) battersi affinché i principi informatori della guerra di liberazione
divengano elementi essenziali nella formazione delle giovani generazioni; l) concorrere
alla piena attuazione, nelle leggi e nel costume, della Costituzione Italiana, frutto
della guerra di liberazione, in assoluta fedeltà allo spirito che ne ha dettato gli
articoli; m) dare aiuto e appoggio a tutti coloro che si battono, singolarmente o in
associazioni, per quei valori di libertà e di democrazia che sono stati fondamento della
guerra partigiana e in essa hanno trovato la loro più alta espressione.
Lassociazione si organizza in Comitati
provinciali e regionali, Sezioni comunali, mandamentali e di quartiere, Circoli.
Con la creazione di unassociazione che
riuniva tutti coloro che avevano combattuto la guerra di liberazione, nasceva anche lesigenza
di riconoscere una particolare qualifica a tutti coloro che avevano operato contro i
nazifascisti. In realtà, questo problema si presentò gia subito dopo la liberazione di
Roma; con il decreto legislativo luogotenenziale del 9 novembre 1944, n. 319, si diede
soluzione al problema istituendo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una
Commissione nazionale con il compito di studiare i problemi che si riferivano allattività
svolta dai partigiani, e un ufficio incaricato di accertare lattività svolta al
fine di poter riconoscere la qualifica e rilasciare gli attestati. Questi organi furono
soppressi con il dll 5 aprile 1945, n. 158 con cui venivano istituite due commissioni,
poste alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri: una per il
riconoscimento delle qualifiche spettanti ai patrioti e laltra per lesame
delle proposte delle ricompense da attribuire ai patrioti. Contro le decisioni di questi
organi era possibile ricorrere ad una commissione di II grado. Sempre presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri veniva inoltre istituito un ufficio di segreteria con lincarico
di assistere le commissioni nel loro lavoro. Il dll 21 agosto 1945, n. 518 modificava
ancora una volta lorganizzazione delle commissioni. Il nuovo decreto introduceva le
qualifiche di partigiano combattente, patriota, caduto nella
lotta di liberazione, ferito o invalido per la lotta di liberazione;
inoltre venivano istituite 11 commissioni regionali e una commissione incaricata di
riconoscere i partigiani che avevano combattuto allestero. Anche questo decreto
prevedeva la possibilità di ricorrere al giudizio della commissione di II grado qualora
le commissioni respingessero la richiesta di riconoscimento. Il dll 21 giugno 1945, n. 380
istituiva il Ministero per lassistenza post-bellica incaricato di curare i lavori
delle commissioni e degli uffici di segreteria. La soppressione di questo ministero
prevista dal dll 14 febbraio 1947, n. 27 trasferì alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri le attribuzioni relative al funzionamento delle commissioni.
Il dcps (decreto capo provvisorio dello Stato)
del 6 settembre 1946, n. 93 (ratificato con la l. 31 gennaio 1953, n. 72) stabiliva che i
partigiani combattenti fossero equiparati ai combattenti volontari della guerra di
liberazione, inoltre a coloro che avessero ricoperto nelle formazioni partigiane,
incarichi di comando fossero riconosciute le qualifiche gerarchiche partigiane.
Il dcps (decreto capo provvisorio dello Stato)
del 16 settembre 1946 (ratificato con la l. 10 febbraio 1957, n. 67) istituiva particolari
commissioni presso il ministero competente per ciascuna forza armata, con il compito di
riconoscere i gradi militari partigiani.
La l. 14 maggio 1965, n. 502 trasferiva le
attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio circa le commissioni, al Ministero
della difesa, dove venne istituito lufficio per il servizio riconoscimento delle
qualifiche e per le ricompense ai partigiani.
Le commissioni furono sciolte con la l. 28 marzo
1968, n. 341, le loro attribuzioni venivano affidate ad un'unica commissione nazionale di
primo grado.
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